Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7012 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.17/03/2017), n. 7012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3499/2016 proposto da:
D.D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI
121, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VETERE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1400/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 05/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la D.D. convenne in giudizio sia D’.Da. e la sua compagnia assicuratrice che l’ANAS per essere risarcita dei danni riportati a seguito della caduta dal proprio ciclomotore, che assumeva avvenuta a causa della brusca frenata resa necessaria da una manovra avventata del D’. e, al tempo stesso, della presenza di terriccio e ghiaia sul manto stradale;
definita la posizione degli altri convenuti a seguito di transazione, il Tribunale rigettò la domanda proposta nei confronti dell’ANAS; il rigetto è stato confermato – seppure con diversa motivazione – dalla Corte di Appello;
la D.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (il quarto erroneamente indicato come quinto).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il primo motivo (che censura, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, la mancata revoca dell’ordinanza con cui la Corte aveva rigettato la richiesta di ammissione di una c.t.u.) è inammissibile, in quanto l’omessa ammissione di mezzi istruttori non può essere censurata ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, allorquando il giudice abbia comunque preso in considerazione i fatti storici rilevanti; la censura è – peraltro – infondata, poichè la Corte ha mostrato di aver considerato l’istanza istruttoria laddove ha affermato l’inutilità di un accertamento tecnico;
il secondo, il terzo e il quarto motivo (che censurano la Corte per non aver considerato che il dato della presenza di terriccio e ghiaia era incontestato e provato dai testimoni e, altresì, che l’eventuale concorso colposo dell’attrice non era idoneo ad escludere la responsabilità dell’ANAS) sono inammissibili in quanto non prospettano alcuna erronea affermazione in iure, ma sollecitano una revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie; inoltre non colgono la ratio della decisione, che è incentrata sul difetto di prova dell’incidenza causale della presenza dei materiali, tanto più alla luce di evidenti profili di condotta colposa a carico della D.D.;
il ricorso va pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese (in difetto di attività difensiva della parte intimata);
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017