Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7012 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9350/2019 proposto da:

N.K., elett.te domic. presso l’avv. Anna Fasciani, dalla

quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministero p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA n. cron. 559/2019,

depositato il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2021 dal Cons. Dott. ROSARIO CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

N.K. ricorre in cassazione, con due motivi, avverso il provvedimento del Tribunale di l’Aquila che ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, rilevando che: i fatti narrati dal ricorrente attenevano a questioni personali, riferibili al più a questioni di criminalità comune, non inquadrabili nell’ambito della fattispecie legittimante lo status di rifugiato; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria ed umanitaria, considerando la mancanza di condizioni di vulnerabilità e la mancata prova delle minacce che avrebbe subito.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avendo il Tribunale omesso di tener conto, ai fini della protezione sussidiaria, delle minacce subite, della condizione di povertà ed instabilità del Ghana e della difficoltà per le persone analfabete e povere, come l’istante, di accedere alla tutela giudiziaria.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo il Tribunale escluso la protezione umanitaria, senza considerare che il rimpatrio esporrebbe l’istante alla compromissione dei diritti fondamentali, ed a una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, con il pericolo delle minacce da cui è fuggito; in particolare, il ricorrente assume di frequentare in Italia il primo anno di scuola media e di essere impegnato nel centro d’accoglienza anche in lavori socialmente utili.

Il ricorso è inammissibile poiché manca la certificazione, da parte dell’avvocato, della data di rilascio della procura in suo favore, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo. Al riguardo, la recente sentenza delle SU, n. 15177/2021, ha statuito che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.

Nel caso concreto, la procura speciale riporta in calce, sotto la firma del ricorrente apposta dopo la data da lui indicata della procura, solo le parole “E’ autentica”, seguite dalla firma del difensore, ma non indica in alcun modo che il difensore abbia con ciò inteso certificare anche la data di rilascio della procura stessa.

Nulla per le spese, dato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2021, riconvocata il 15 novembre 2021 e, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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