Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7011 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL PRODUZIONE s.p.a.,elettivamente domiciliata in Roma, viale

Mazzini 11, presso lo studio dell’avvocato Santini Livia che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Comune Porto Tolle, elettivamente domiciliato in Roma viale Parioli

43 presso l’avv. D’Ayala Valva Francesco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Gianni Marongiu per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 29/4/06 della Commissione 2009 tributaria

regionale del Veneto, emessa il 26 gennaio 2006, depositata il 21

agosto 2006, R.G. 390/05;

udito l’Avvocato Branda Giancarla (delegata) per il ricorrente e

l’avv. D’Ayala Valva Francesco per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha aderito alla relazione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

in data 24 settembre 2009 è stata depositata relazione che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;

ritenuto che:

tale relazione appare pienamente condivisibile perchè il secondo motivo di ricorso attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 per aver omesso la CTR di sospendere il presente giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2002, basato sull’applicazione della nuova rendita catastale applicata all’immobile, sino alla definizione del giudizio relativo alla impugnazione della predetta rendita catastale;

la Corte di Cassazione con sentenza emessa tra le stesse parti (Cass. cñv., sez. 5, n. 26380 del 21 dicembre 2006) ha affermato che tra la controversia che oppone il contribuente all’Agenzia del territorio in ordine all’impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la controversia, che oppone lo stesso contribuente al Comune, avente ad oggetto l’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sull’immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell’imposta;

va pertanto accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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