Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7011 del 17/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 7011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3482/2016 proposto da:

ITALFAR SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE D’OTTAVIO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIUSEPPE D’OTTAVIO, GABRIELE D’OTTAVIO;

– ricorrente –

contro

DIETETICS PHARMA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3641/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che – a sua volta – aveva confermato l’ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., emessa nei confronti della Italfar s.r.l. ad istanza della Dietetics Pharma s.r.l. in liquidazione: la Corte ha affermato che il primo giudice aveva correttamente ritenuto provato il credito per il fatto che le fatture azionate in sede monitoria dalla Dietetics erano risultate “confortate” dal riconoscimento del debito effettuato dal legale rappresentante della Italfar in sede di pignoramento (negativo) promosso, in corso di causa, sulla base dell’ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.;

la Italfar ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui non ha resistito l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo (che deduce la “violazione dell’art. 360, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omesso esame della eccezione di inutilizzabilità del verbale di pignoramento, tardivamente prodotto”) è fondato;

la ricorrente ha trascritto i passaggi dell’atto di appello con cui aveva censurato il giudice di primo grado per avere utilizzato un documento tardivamente prodotto;

tale doglianza non è stata esaminata dalla Corte di Appello, che ha fondato la propria decisione sull’idoneità del verbale di pignoramento a suffragare le altre risultanze probatorie, senza esaminare la questione – preliminare – della utilizzabilità del verbale;

il motivo va pertanto accolto, assorbiti i restanti motivi, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA