Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7011 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7011 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 24825-2014 proposto da:
GILESTRO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DI PORTONACCIO 184-B, presso lo studio dell’avvocato MONICA
CUPANI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO GURRIERI
giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente-

contro
MINISTERO DEI ,T !ECONOMIA E DELLE FINANZE

80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 11/04/2016

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– controricortente avverso il decreto n. 325/2013 V.G. della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Guerrieri Pietro difensore del ricorrente che insiste
per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2014 n. 24825 sez. M2 – ud. 17-12-2015
-2-

MESSINA del 7/03/2014, depositato il 20/03/2014;

IN FATTO
Con ricorso depositato il 29.7.2013 Giovanni Gilestro adiva la Corte
d’appello di Messina per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e
delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo ai sensi della legge n.

TAR Catania, iniziato 1’11.2.2002 e concluso con decreto di estinzione per
rinuncia agli atti, in seguito a transazione della lite, emesso 8.6.2013.
Con decreto del 20.3.2014 la Corte d’appello di Messina rigettava
l’opposizione ex art. 5 ter legge n. 89/01 proposta da Giovanni Gilestro,

confermando il decreto d’inammissibilità emesso ai sensi dell’art. 3, comma 6
stessa legge dal consigliere designato.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale,
premesso che il nuovo testo dell’art. 4 detta legge esclude che sia possibile
proporre la domanda di equa riparazione durante la pendenza del processo
presupposto (come invece previsto dalla disciplina anteriore), osservava che
nel caso di specie il ricorso era stato depositato prima che decorresse il
termine di 60 gg. dalla comunicazione del provvedimento d’estinzione, entro
il quale ciascuna parte avrebbe potuto proporre opposizione al collegio ai
sensi dell’art. 85 c.p.a. Con la conseguenza che il ricorso per equa riparazione,
depositato il 29.7.2013, era stato proposto prima che fossero decorsi i 60 gg.
dal decreto di estinzione del giudizio presupposto, emesso 1’8.6.2013.
Osservava, inoltre, la Corte messinese che il caso in oggetto doveva
distinguersi da quello esaminato da Cass. n. 14971/12, poiché questo riguarda
ik

un provvedimento per feig quale è prevista la possibilità dell’opposizione, li
dove quello concerneva un provvedimento suscettibile di appello.
3

89/01, per la durata irragionevole di un processo amministrativo innanzi al

Per la cassazione di tale decreto Giovanni Gilestro propone ricorso affidato
ad un solo motivo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

violazione o falsa applicazione degli artt. 4 legge n. 89/01, 306 c.p.c., 35 e 85
c.p.a. e l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti.
Sostiene il ricorrente che la nozione di definitività del provvedimento
conclusivo del giudizio presupposto, da cui l’art. 4 legge n. 89/01 nella sua
nuova formulazione fa dipendere la proponibilità della domanda, non coincide
meccanicamente con il passaggio in giudicato. Ciò in quanto se è vero che il
passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale ne comporta ipso iure la
definitività, possono tuttavia darsi ipotesi, tra cui appunto l’estinzione del
giudizio, in cui la domanda di riparazione può proporsi prima del giudicato.
Richiama al riguardo il precedente di Cass. n. 14971/12, e soggiunge che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il fatto che tale
decisione sia anteriore alla riforma della legge Pinto è ininfluente, così come
ininfluente è che il provvedimento conclusivo sia un decreto presidenziale in
luogo di un’ordinanza collegiale. Invero, prosegue, sotto il primo profilo va
osservato che tanto il decreto del presidente del TAR, quanto l’ordinanza
monocratica o collegiale sono ugualmente impugnabili, la seconda in quanto
avente natura di sentenza. Sotto il secondo aspetto, va notato che il citato
precedente di legittimità afferma un principio che, sebbene riferito al
problema del rispetto del termine di decadenza entro cui proporre la domanda,
è perfettamente sovrapponibile al caso in esame.
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1. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la

2. – Il motivo è fondato.
Il richiamato precedente di Cass. n. 14971/12 afferma che in tema di equa
riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del
diritto alla ragionevole durata del processo, il dies a qua del termine

di ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo, pronunciata ai sensi
dell’art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio (nella specie, a seguito
d’intervenuta transazione), va individuato nella pronuncia dell’ordinanza
medesima, atteso che questa recepisce e rende processualmente rilevante
l’intervenuta carenza d’interesse delle parti del giudizio presupposto alla
definizione di esso con provvedimento di merito; inoltre, l’astratta possibilità
che avverso l’ordinanza predetta, avente natura di sentenza ove pronunciata
dal giudice monocratico, sia proponibile l’appello, non appare idonea a
differire il momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza, atteso
che in relazione ad un provvedimento di estinzione, conforme alle istanze
delle parti del giudizio presupposto, non è configurabile un interesse
all’impugnazione.
Nel caso di detta sentenza, l’estinzione era stata dichiarata con ordinanza
dal giudice civile monocratico in una causa di competenza del tribunale
monocratico, per cui detto provvedimento, nonostante la forma assunta, aveva
il valore sostanziale di sentenza; tuttavia, essendo stato emesso il
provvedimento di estinzione per rinuncia agli atti derivante dall’intervenuta
transazione della . lite, questa Corte per le ragioni anzi dette ne ha ritenuto la
definitività indipendentemente dall’astratta possibilità di una sua
impugnazione.
5

semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, nel caso

Nel caso oggetto del presente ricorso (in cui si tratta della questione
simmetrica del termine di proponibilità della e non di decadenza dalla
domanda ex lege n. 89/01), quello presupposto è un giudizio amministrativo,
nel quale contro il decreto di estinzione emesso dal presidente del TAR o da

proponibile, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo, l’opposizione al
collegio nel termine di 60 gg. dalla comunicazione del decreto.
La situazione, tuttavia, contrariamente a quanto opinato dalla Corte
territoriale, appare analoga a quella oggetto di Cass. n. 14971/12, questa come
quella accomunate da un’estinzione pronunciata sull’accordo delle parti,
essendo stato emesso il decreto per rinuncia agli atti sulla base di un’istanza
sottoscritta da entrambe.
Il provvedimento conclusivo, pertanto, reca in sé la propria defmitività a
causa delle ragioni della propria adozione, che escludono il reclamo per
difetto d’interesse, non potendo nessuna delle parti proporlo senza venire
contra facturn proprium.
3. – Pertanto, in accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, che provvederà
anche sulle spese di cassazione.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato va cassato con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, che provvederà anche
sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17.12.2015.

un giudice da lui delegato ai sensi del 1° comma dell’art. 85 c.p.a. è

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