Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7011 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. un., 11/03/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 11/03/2020), n.7011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al NRG 33744 del 2018 promosso da:

K.R., rappresentato e difeso dagli Avvocati Alfred Mulser e

Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO; PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO; L.H.;

– intimati –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5660/2018, pubblicata

in data 2 ottobre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2020 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il signor K.R. ha proposto due ricorsi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano;

che con il ricorso n. 187/2010 ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti: 1) Delib. Giunta comunale di Bolzano 14 gennaio 2009, n. 5 concernente “variante non sostanziale al Piano di Recupero (OMISSIS)” e relativo parere del Direttore della Ripartizione Provinciale Urbanistica; 2) Delib. Giunta comunale Bolzano 11 maggio 2010, n. 441 concernente “variante non sostanziale al Piano di Recupero – (OMISSIS) – unità di intervento (OMISSIS)” e relativo parere del Direttore della Ripartizione Provinciale Urbanistica;

che con il ricorso n. 96/2011 ha impugnato la concessione edilizia n. (OMISSIS) rilasciata in favore del controinteressato, signor L.H., per la demoricostruzione di edifici situati sulla particella edificabile (OMISSIS);

che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, con sentenza n. 381 del 7 dicembre 2011, ha respinto il ricorso iscritto al n. 187/2010, mentre ha accolto parzialmente il ricorso iscritto al n. 96/2011;

che con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria in data 2 ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha rigettato tanto l’appello principale del signor K. quanto l’appello incidentale del signor L.;

che per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato il signor K. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 dicembre 2018, sulla base di un motivo;

che con l’unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato così come composto all’udienza di discussione e nella successiva camera di consiglio del 31 maggio 2018 ed al momento del deposito della sentenza in data 2 ottobre 2018, per essere stato il Collegio giudicante costituito in maniera viziata e tale da alterare la composizione stabilita dalla legge costituzionale, in cui è prevista la necessaria partecipazione di almeno un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca, in violazione dell’art. 93 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, art. 14, comma 6, (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti l’istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), dell’art. 6, comma 5, del codice del processo amministrativo (approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), degli artt. 6 e 111 Cost., nonchè dell’art. 158 c.p.c. per nullità della sentenza e del procedimento;

che il signor K. deduce che il Collegio della Sesta Sezione del Consiglio di Stato che ha pronunciato la sentenza era costituito dal presidente M.L. e dai consiglieri R.S.M., B.M., Me.Fr. e L.G. e che, tra questi, non figurava alcun consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca;

che, ad avviso del ricorrente, la dedotta mancanza di almeno uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca nel Collegio giudicante su un appello avverso una sentenza pronunciata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, comporterebbe un vizio attinente alla stessa giurisdizione del Consiglio di Stato, vizio per il quale è prevista la possibilità di ricorrere dinanzi alla Corte di cassazione;

che il ricorrente ricorda, in particolare, che l’art. 93 dello statuto speciale prevede che le sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi di appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa siano sempre integrate da un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, e che tale disposizione, di rango costituzionale, ha trovato il suo completamento nel D.P.R. n. 426 del 1984, art. 14 ai cui sensi del Collegio giudicante del Consiglio di Stato sugli appelli contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano deve far parte almeno uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano;

che il ricorrente rileva, in subordine, che se le norme di legge ordinaria che prevedono la possibilità di ricorrere avverso le sentenze del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti la giurisdizione venissero interpretate nel senso di non consentire l’impugnabilità delle decisioni rese da tale giudice speciale in violazione della norma costituzionale che dispone la necessaria presenza di un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco, si porrebbe una questione di legittimità costituzionale, per contrasto con la tutela delle minoranze linguistiche di cui all’art. 6 Cost.;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Considerato che il ricorso pone la questione se integri un motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm., la deduzione con cui si denunci la nullità della sentenza del Consiglio di Stato – resa su appello avverso una decisione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano – per illegittima composizione del collegio giudicante, per non averne fatto parte, in violazione dello statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca;

che, data la particolare rilevanza di tale questione di diritto, il Collegio ritiene opportuno il rinvio all’udienza pubblica, che costituisce il luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1 agosto 2017, n. 19115).

P.Q.M.

rinvia il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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