Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7010 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 7010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9546/2016 proposto da:

D.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO

MARIO 13, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se

stesso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

ALBISINNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ACHILLE BUONAFEDE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 722/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale che, dichiarando con ordinanza la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, aveva rimesso a quest’ultimo anche la regolazione delle spese della fase svoltasi dinanzi a sè; ha quindi respinto il gravame (dichiarando “inammissibile l’appello”) e condannato l’appellante alle spese del grado;

avverso la sentenza l’avv. D.M.P. propone ricorso con un motivo;

Unicredit S.p.A. si difende con controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

parte resistente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

con l’unico motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 44, 91 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sostenendosi che, con l’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito vanno liquidate le spese di lite, anche dopo la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 44 c.p.c.. Si invoca, quindi, la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

il motivo è fondato, per le ragioni già esposte nella pronuncia di questa Corte di cui all’ordinanza n. 21565/11, con la quale si è affermato il seguente principio di diritto: “Nel regime di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l’ordinanza di cui all’art. 279 c.p.c., comma 1, nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell’art. 91 cod. proc. civ., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia” (cfr., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 23359/11);

poichè non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

dato che non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito. Tenuto conto delle ragioni esposte nel controricorso, tra cui soprattutto la soccombenza nel merito dinanzi al Giudice di Pace della parte qui vittoriosa, si è in presenza di una situazione che consente di compensare le spese dei gradi di merito per gravi ed eccezionali ragioni (non si applica infatti al presente giudizio, in quanto iniziato il 6 ottobre 2014, la norma dell’art. 92, comma 2, come introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014, poichè, ai sensi dell’art. 13, comma 2, la disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che è stata fissata all’11 novembre 2014);

vanno regolate secondo soccombenza le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del ricorrente nell’importo complessivo di Euro 450,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo unificato, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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