Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7010 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7010 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 22683-2014 proposto da:
MORETTI EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI LO VELLI giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona dd
Ministro pro. tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

teRs
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Data pubblicazione: 11/04/2016

- controricotrente avverso il decreto n. 876/2012 V.G. della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 29/11/2013, depositato 11 07/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2014 n. 22683 sez. M2 – ud. 17-12-2015
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IN FATTO

Con ricorso depositato il 7.9.2012 Eugenio Moretti adiva la Corte
d’appello di Firenze per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo

penale iniziato innanzi all’autorità giudiziaria perugina il 4.4.2000 e ancora in
corso alla data di proposizione del ricorso. Tale processo si era poi concluso il
21.11.2013, data in cui la Corte d’appello aveva prosciolto il Moretti per
intervenuta prescrizione del reato.
Con decreto del 7.2.2014 la Corte adita rigettava la domanda. Calcolata la
durata ragionevole del primo grado in cinque anni, data la necessità di
assumere la testimonianza di varie prostitute, della persona che le
favoreggiava gestendone l’attività all’interno dell’appartamento locato dal
Moretti, di alcuni clienti e di inquilini dello stabile, detta Corte stimava in un
anno l’ipotetica durata eccedente del processo di primo grado. Quindi,
richiamato l’arresto della Corte EDU (caso Gagliano c/ Italia del 24.9.2012)
sul nesso tra esistenza di un “pregiudizio importante” da eccessiva durata del
processo e maturazione, grazie ad essa, della prescrizione del reato, la Corte
distrettuale, riteneva che il ricorrente non avesse subito alcun pregiudizio
apprezzabile, considerato che la durata complessiva del processo si era risolta
a suo favore, maturandosi la prescrizione del reato.
Per la cassazione di tale decreto Eugenio Moretti propone ricorso, affidato
ad un solo articolato motivo.
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

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2001, n. 89, per la durata irragionevole di un (procedimento e un) processo

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in
forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L’unico motivo di ricorso lamenta congiuntamente la violazione degli

c.p.c. nonché l’omesso esame ovvero il vizio d’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
La Corte d’appello, si sostiene, ha apertamente violato le anzi dette norme
e la giurisprudenza di codesta Corte Suprema e della Corte EDU formatasi al
riguardo, poiché la giusta durata del primo grado è di regola di tre anni, e il
giudice di merito può distaccarsi da tale parametro solo attraverso
un’adeguata e specifica motivazione sulla complessità del caso, e comunque
mai in maniera eccessiva o irragionevole.
Nello specifico, la quantificazione in cinque anni della durata ragionevole
del primo grado di giudizio in base alla necessita di escutere testi è apodittica
e non veritiera, essendo fisiologica tale attività istruttoria nel processo penale
e solo pochi i testi sentiti. Inoltre la Corte d’appello nulla ha argomentato
sulla durata del secondo grado di giudizio, peraltro ancora in corso alla data di
presentazione della domanda ex lege n. 89/01.
Posto dunque, prosegue il motivo, che la durata irragionevole del processo
presupposto è stata di sette anni, è da escludere che il ricorrente abbia subì«)
un pregiudizio non significativo avendo lucrato la prescrizione del reato. La
giurisprudenza di questa Corte al riguardo si è ormai assestata nel senso di
ritenere che l’imputato che ha beneficiato della prescrizione del reato ha
diritto all’indennizzo per la durata irragionevole del processo, salvo abbia
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artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 3, comma 5, legge n. 89/01, 6, par. 1 CEDU e 112

posto in essere condotte dilatorie intese a provocarla. Il che, nella specie, è da
escludere, ove si consideri che la Corte territoriale non ha affermato che
l’esito di proscioglimento sia stato provocato da un abuso del diritto di difesa
da parte del Moretti.

Questa Corte ha di recente affermato che “l’equa riparazione per il
mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. 24
marzo 2001, n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo
nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per
prescrizione, del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare,
ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l’effetto
estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito
dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie
sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere
prodursi, in tutto o almeno in parte (e, in questa seconda ipotesi, con valenza
preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie,
ovvero dalla reale volontà dell’imputato ed a causa, piuttosto, del
comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest’ultimo caso, la
mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato medesimo possa
ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non
patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole” (cfr. Cass. n. 18653 del
2014, non massimata).
2.1. – Nel caso in esame la Corte fiorentina si è limitata a rilevare il nesso
tra la protrazione irragionevole del processo e la prescrizione del reato, senza
tuttavia indagarne la causa remota, vale a dire l’esistenza o non di condotte
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2. – Il motivo è fondato.

processuali dilatorie poste in essere dall’imputato al fine di provocare
l’estinzione del reato.
3. – E sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato va cassato
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che opererà un

3.1 – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui
regolamento questa Corte gli rimette ai sensi dell’art. 385, 3 0 comma c.p.c.
P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17.12.2015.

nuovo giudizio di merito alla luce del principio di diritto anzi detto.

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