Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7010 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. un., 11/03/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 11/03/2020), n.7010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35319-2018 proposto da:

G.P., rappr. e dif. dall’avv. Raffaele Simonetti,

mail.javvocatolutrario.it, elett. dom. in Roma, via dell’Umiltà n.

49, presso lo studio dell’avv. Riccardo Lutrario, come da procura

speciale in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. dagli

avv. Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con

l’avv. Nicolò Paoletti, elett. dom. presso lo studio dell’ultimo in

Roma, via Barnaba Tortolini n. 34,

nicolopaoletti.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza Consiglio di Stato, sezione IV,

25.9.2018, n. 05506/2018, in R.G. 08813/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18.2.2020 dal consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

vista la memoria del controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.P. impugna la sentenza Consiglio di Stato, sezione IV, 25.9.2018, n. 05506/2018, in R.G. 08813/2017 che, pronunciando sul ricorso per revocazione della sentenza del medesimo Consiglio di Stato, sezione IV, 11.10.2017, n. 4703 resa tra le stesse parti G. e Comune di Venezia, ne ha dichiarato l’inammissibilità;

2. secondo la sentenza ora impugnata, e per quanto qui di interesse, vertendosi in materia di cd. condono edilizio: a) la sentenza oggetto di revocazione aveva respinto l’appello di G. avverso la sentenza TAR Veneto n. 2468/2009 che, a sua volta, aveva integralmente respinto tre ricorsi della parte e accolto uno (limitatamente alla statuizione amministrativa di demolizione di una recinzione); b) avanti al TAR, G. aveva impugnato la reiezione, da parte del Comune di Venezia, di due istanze di condono edilizio (una avanzata dal padre nel 1986 e la seconda dal medesimo ricorrente nel 1995), il diniego del cambio di destinazione d’uso e l’ingiunzione di demolizione; c) con la istanza di revocazione era stato prospettato un errore di fatto sull’istanza di condono del 1995, asserendo che questa era stata presentata ex L. n. 724 del 1994 e non in base alla L. n. 47 del 1985, attenendo essa ad interventi edilizi minimi e marginali, cioè ad opere diverse da quelle oggetto dell’istanza precedente del padre, formulata secondo i dettami della norma anteriore; d) in ogni caso, la sentenza revocanda era anche contraria ad altra resa tra le stesse parti, indicata in Consiglio di Stato n. 4837 del 19.10.2017 e comunque non vi era stata pronuncia su un motivo, afferente al rilievo di una sopravvenuta variante al P.R.G., conseguenza dell’errore di fatto sulla disciplina di rinvio; e) è escluso l’errore della sentenza che, pur nel richiamo redazionale, per una domanda di sanatoria, alla legge del 1985, ne ha in concreto omesso l’esatto riferimento ma solo per “innocua imprecisione”, posto che la disciplina del 1994, pur riaprendo le ipotesi di condono del 1985, recava “più incisivi limiti contenutistici” e il diniego scrutinato aveva riguardo, per quanto effettivamente da riferire ad “edificazioni diverse”, a provvedimenti comunali di rigetto coevi ed evidenzianti le stesse motivazioni, cioè la incompletezza dei documenti e il contrasto con le previsioni di destinazione a verde pubblico urbano del P.R.G., conseguendone la non decisività dell’errore; f) quanto al contrasto di giudicati, esso non era stato in realtà ben precisato dal ricorrente e comunque la sentenza n. 4837/2017 del Consiglio di Stato – da raffrontare a quella impugnata con revocazione – risultava pubblicata in data posteriore a quella revocanda e con oggetto diverso, discendendone – anche per questa via – la inammissibilità del motivo;

3. il ricorso è su un unico complesso motivo; ad esso resiste con controricorso il Comune di Venezia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. nel motivo si contesta la qualificazione di irrilevanza dell’errore di riferimento normativo, per come apprezzata nella sentenza ora impugnata e riferito alla sentenza revocanda e non revocata, assumendone piuttosto il difetto di un “corretto esercizio di giurisdizione”, per non avere la pronuncia evidenziato gli effetti pregiudizievoli che ne sarebbero derivati, al pari delle ragioni di dipendenza della terza censura originaria rispetto alla prima, ove era connesso il richiamo alla disciplina del 1984 e alla variante del P.R.G.;

2. il ricorso è inammissibile per plurimi profili; esso risulta, in primo luogo, aspecifico in più punti, sia per la carente esposizione delle rationes decidendi, benchè contestate, per come investite di decisività al fine di censurare il difetto di giurisdizione (nemmeno illustrato con chiarezza), sia per la genericità delle critiche di valutazione applicate alle argomentazioni della sentenza impugnata (che hanno investito tutte le censure dei motivi); la parte non ha infatti spiegato, nel dettaglio, per quali ragioni alternative ed integranti l’esorbitanza dai limiti della giurisdizione affidata al Consiglio di Stato (gli unici devolvibili al controllo delle Sezioni Unite ex art. 362 c.p.c. e art. 106 c.p.a.), nella vicenda processuale in esame i riferimenti agli abusi e alle conseguenti domande di sanatoria avrebbero rinvenuto un decisivo diverso riscontro per via di una catalogazione normativa distintamente riferita alle leggi condonistiche rispettivamente del 1985 e del 1994;

3. la sentenza impugnata, facendo illustrazione di quella revocanda, ne ha motivatamente esposto e ricostruito le omissioni o sviste, censite per tale natura e reputate perciò irrilevanti, in accostamento ad altre ragioni di grave incompletezza documentale invece proprie delle denegate istanze di sanatoria e alle parallele violazioni alle prescrizioni aggiornate del P.R.G. locale; ne deriva che l’impugnazione s’infrange sul principio per cui “nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito” (Cass. s.u. 28214/2019; Cass. s.u. 1520/2016); tale potere non appare essere stato criticamente impegnato già nella redazione del ricorso;

4. quanto premesso in realtà dà conto della ragione di inammissibilità connaturata ai limiti di censura dell’intero ricorso, poichè se esso è volto a denunciare l’eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione – prevista nella giustizia amministrativa dall’art. 106 c.p.a. con il richiamo ai casi e ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. – non può risolversi, come nella specie, in una contestazione che “investa modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso che la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto; pertanto, prospettarne l’esercizio al di fuori dei casi consentiti dall’ordinamento, altro non è che dolersi dell’esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo” (Cass. s.u. 29082/2019); il motivo di ricorso non contiene infatti alcuna specifica ed originale censura in ordine alla sussistenza del potere giurisdizionale a pronunciare sulla revocazione;

5. il tenore delle critiche esposte permette così di richiamare il principio, cui va data continuità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., con il quale si censuri la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, in quanto, conclusivamente, con esso “non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme” (Cass. s.u. 23101/2019, 31031/2019; Cass. s.u. 9150/2008);

va conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso; vi è luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come meglio da dispositivo; sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per l’impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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