Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 701 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 701 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Tassa Auto.
Impugnazione vizi
propri. Notifica.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAJRAMI BAJRAM residente a Spoleto, rappresentato e
difeso,

giusta

delega

a

margine

Data pubblicazione: 15/01/2014

del

ricorso,

dall’Avvocato Giuseppe La Spina, elettivamente
domiciliato nel relativo studio in Roma, Piazza Cola di
Rienzo, 92 presso l’Avv. Elisabetta Nardone, RICORRENTE
CONTRO
REGIONE UMBRIA ed AGENZIA ENTRATE, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
INTIMATE
Ed EQUITALIA CENTRO SPA con sede in Bologna, in persona
del legale rappresentante pro tempore quale
incorporante di EQUITALIA UMBRIA SPA -, rappresentata e
difesa, giusta procura in calce al controricorso,
dall’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, elettivamente

domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Cavalier
D’Arpino, 8

CONTRORICORRENTE
AVVERSO

la sentenza n.118/03/2011 della Commissione Tributaria

26.05.2011, depositata il 10 giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Nardone, per delega del difensore del
ricorrente;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22836/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
118/03/2011 in data 26.05.2011, depositata il 10 giugno
2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Perugia, Sezione n. 03 ha confermato la decisione di
primo grado; quest’ultima, aveva respinto l’originario
ricorso

del

contribuente,

nella

fondamentale

considerazione che avverso il preavviso di fermo
amministrativo, che segua alla notifica degli atti
impositivi,

divenuti

definiti

per

mancanza

di

impugnazione, possono farsi valere esclusivamente vizi
2

Regionale di Perugia – Sezione n. 03, in data

propri del preavviso e non anche censure, che potevano
e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso gli atti
presupposti.
2)L’impugnazione è affidata ad unico mezzo, con il

dell’art.86 del dpr n.602/1973 e del principio di
diritto affermato dalle SS.UU. della Cassazione con la
sentenza n.10672/2009.
3) La controricorrente Regione, ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione.
4)

Il ricorso concerne l’impugnazione del fermo

amministrativo, in relazione all’omesso pagamento di
Tasse Auto dell’anno 1994.
5) – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,
tenendo conto di principi, desumibili da pregresse
pronunce della Corte di Cassazione.
Costituisce, ormai, ius receptum che “Il preavviso di
fermo

amministrativo

settembre

art.

ex

86

del d.P.R. 29

1973, n. 602 che riguardi una pretesa

creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria
e’

innanzi al giudice tributario,

impugnabile

in

quanto atto funzionale a portare a conoscenza del
contribuente

una determinata pretesa tributaria,

rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ.
l’interesse

del

contribuente
3

alla

tutela

quale si denuncia violazione e falsa applicazione

giurisdizionale

per

il

controllo

legittimita’ sostanziale della pretesa
a nulla rilevando che detto preavviso
esplicitamente

nell’elenco

degli

della

impositiva,
non

compaia

atti impugnabili

n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in
senso estensivo, sia in ossequio alle norme
costituzionali di tutela del contribuente e
andamento

della

P.A.,

in

che

dell’allargamento della

di buon

conseguenza

giurisdizione

tributaria

operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448″(Cass.
SS.UU. n. 10672/2009, n.11087/2010 e n.26196/2011).
E’ stato, d’altronde, affermato che “In

tema di

riscossione delle imposte dirette disciplinata dal
D.P.R. 29

settembre

1973,

n.

602,

l’omessa

notifica della cartella di pagamento da parte
dell’amministrazione finanziaria – cui pure essa e

,

tenuta ai sensi dell’art. 25 – non invalida la
procedura di esazione,

quanto, come si desume

in

tanto dall’art. 30 dello stesso d.P.R.

n.

602 del

1973 che dall’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636,

come

modificato dall’art. 7 del d.P.R. 3
il

novembre 1981, n. 739,
ricorrere

contribuente

puo’

contro la pretesa tributaria impugnando

anche il solo avviso di mora, non soltanto per far
4

contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,

valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per
recuperare la tutela in sede di esecuzione
esattoriale non esercitata per la mancata notifica
della cartella stessa. Ne consegue che il contribuente

inoppugnabilita’,

unitamente all’avviso

di

mora

altresi’ gli atti autonomamente impugnabili
adottati in precedenza e che ne sono il presupposto,
ancorche’ non recati alla sua conoscenza” (Cass. n.
18972/2007, n.16464/2002).
Le Sezioni Unite della Corte (Sentenza. N. 5791/2008)
hanno ulteriormente puntualizzato che “In materia di
riscossione delle imposte, atteso che la correttezza
del procedimento di formazione della pretesa
tributaria e’ assicurata mediante il rispetto di
una sequenza procedimentale di determinati atti, con
le relative notificazioni, allo scopo di rendere
possibile

un

difesa del destinatario,
di

un

procedurale

esercizio del diritto di

efficace

l’omissione della notifica

atto presupposto costituisce
che

comporta

la

nullita’

un

vizio

dell’atto

consequenziale notificato. Poiche’ tale nullita’
puo’ essere fatta valere dal contribuente mediante la
scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto
5

deve contestare, a pena della loro

notificatogli

cartella di pagamento,
il

(avviso

avviso

facendo

valere

notifica

dell’atto presupposto,

cumulativamente

di

di liquidazione),

vizio derivante

anche

o

dall’omessa
di

quello

notificato,

o

avviso

facendo

impugnare
presupposto

(nell’ordine, cartella di pagamento,
accertamento

mora,

avviso

di

di liquidazione) non

valere

i

vizi che inficiano

quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa
tributaria

spettera’

interpretando

al

giudice

di

merito,

la domanda, verificare la scelta

compiuta dal contribuente, con la conseguenza che,
nel primo caso,

dovra’

verificare

solo

la

sussistenza o meno del difetto di notifica al fine
di

pronunciarsi

sulla

nullita’

dell’atto

consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa
tributaria a seconda se i termini di decadenza siano
o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovra’
riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa”.
E’ stato, altresì, affermato che, il credito erariale
per la riscossione dell’imposta, a

seguito di

accertamento divenuto definitivo per mancata
impugnazione o sulla base di sentenza passata in
giudicato, e’ soggetto non gia’ al termine di
prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n.
6

consequenziale

cod. civ. “per tutto cio’ che deve pagarsi
in

periodicamente ad anno o
brevi”,
prescrizione

bensi’

all’ordinario

decennale

termini

piu’

termine

di

di cui all’art. 2946 cod.

civ., in quanto la prestazione

tributaria,

attesa

l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle
relative obbligazioni, non puo’ considerarsi una
prestazione periodica,

derivando il debito, anno

per anno, da una nuova

ed autonoma valutazione in

ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi
(Cass. n. 2941/2007, n.26161/2006, n.18110/2004).
6)Alla stregua dei richiamati principi, l’unico motivo
del ricorso non appare condivisibile e non incrina il
tessuto argomentativo dell’impugnata decisione: sotto
un primo profilo, perché la CTR non ha posto in
discussione l’impugnabilità del preavviso di fermo
amministrativo che, anzi, ha espressamente ritenuto
ammissibile, bensì ha ritenuto che in tale sede debbano
farsi valere solo vizi propri del preavviso e non già
censure che andavano proposte avverso gli atti
impositivi presupposti, che, come nel caso, erano
divenuti definitivi, essendo stati notificati e non
impugnati entro i termini di legge; per altro aspetto,
in quanto, trattandosi di credito fiscale consolidatosi
e

quindi

definitivo,

a
7

seguito

della mancata

4,

.impugnazione degli atti impositivi, correttamente i
Giudici di appello hanno ritenuto che andasse applicata
la prescrizione ordinaria decennale.
6 bis Inammissibile sembra poi il profilo di censura

presupposti, sotto l’aspetto della violazione di legge,
per mancanza di

specificità

(Cass.

n.20454/2005,

n.14075/2002) ed omessa indicazione delle norme che si
ritengono

violate,

nonché,

sotto

il

profilo

motivazionale, per la mancata indicazione del fatto
controverso

e

decisivo,

in

ipotesi

idoneo

a

giustificare una diversa decisione, nonché dei vizi
logici

e

giuridici

della

motivazione(Cass.

n.11462/2004, n.2090/2004, n.1170/2004, n.842/2002).
7) – La decisione impugnata sembra in linea con
principi desumibili dalle precitate pronunce della
Corte di legittimità e, d’altra parte, le formulate
censure non ne incrinano il tessuto argomentativo,
ragion per cui si propone, ai sensi degli artt. 375 e
380 bis cpc, la trattazione in camera di consiglio e la
definizione del ricorso, con il relativo rigetto, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 18.11.2013,
8

concernente il procedimento notificatorio degli atti

il controricorso di Equitalia Centro SPA e l’atto di
mera costituzione dell’Agenzia Entrate, nonchè gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni

Collegio condivide, il ricorso, va rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulle spese del giudizio nei
confronti della Regione Umbria e dell’Agenzia Entrate e
che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli
applicati principi, le spese vanno compensate nei
riguardi di Equitalia Centro spa;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio nei
riguardi di Equitalia Centro spa.
Così deciso in Roma il 05 dicembre 2013
Il Pies dente

svolte in relazione e dei richiamati principi, che il

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