Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 701 del 15/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 701 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Tassa Auto.
Impugnazione vizi
propri. Notifica.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAJRAMI BAJRAM residente a Spoleto, rappresentato e
difeso,
giusta
delega
a
margine
Data pubblicazione: 15/01/2014
del
ricorso,
dall’Avvocato Giuseppe La Spina, elettivamente
domiciliato nel relativo studio in Roma, Piazza Cola di
Rienzo, 92 presso l’Avv. Elisabetta Nardone, RICORRENTE
CONTRO
REGIONE UMBRIA ed AGENZIA ENTRATE, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
INTIMATE
Ed EQUITALIA CENTRO SPA con sede in Bologna, in persona
del legale rappresentante pro tempore quale
incorporante di EQUITALIA UMBRIA SPA -, rappresentata e
difesa, giusta procura in calce al controricorso,
dall’Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, elettivamente
domiciliata nel relativo studio in Roma, Via Cavalier
D’Arpino, 8
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.118/03/2011 della Commissione Tributaria
26.05.2011, depositata il 10 giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Nardone, per delega del difensore del
ricorrente;
Non è presente il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.22836/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
118/03/2011 in data 26.05.2011, depositata il 10 giugno
2011, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Perugia, Sezione n. 03 ha confermato la decisione di
primo grado; quest’ultima, aveva respinto l’originario
ricorso
del
contribuente,
nella
fondamentale
considerazione che avverso il preavviso di fermo
amministrativo, che segua alla notifica degli atti
impositivi,
divenuti
definiti
per
mancanza
di
impugnazione, possono farsi valere esclusivamente vizi
2
Regionale di Perugia – Sezione n. 03, in data
propri del preavviso e non anche censure, che potevano
e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso gli atti
presupposti.
2)L’impugnazione è affidata ad unico mezzo, con il
dell’art.86 del dpr n.602/1973 e del principio di
diritto affermato dalle SS.UU. della Cassazione con la
sentenza n.10672/2009.
3) La controricorrente Regione, ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione.
4)
Il ricorso concerne l’impugnazione del fermo
amministrativo, in relazione all’omesso pagamento di
Tasse Auto dell’anno 1994.
5) – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,
tenendo conto di principi, desumibili da pregresse
pronunce della Corte di Cassazione.
Costituisce, ormai, ius receptum che “Il preavviso di
fermo
amministrativo
settembre
art.
ex
86
del d.P.R. 29
1973, n. 602 che riguardi una pretesa
creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria
e’
innanzi al giudice tributario,
impugnabile
in
quanto atto funzionale a portare a conoscenza del
contribuente
una determinata pretesa tributaria,
rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ.
l’interesse
del
contribuente
3
alla
tutela
quale si denuncia violazione e falsa applicazione
giurisdizionale
per
il
controllo
legittimita’ sostanziale della pretesa
a nulla rilevando che detto preavviso
esplicitamente
nell’elenco
degli
della
impositiva,
non
compaia
atti impugnabili
n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in
senso estensivo, sia in ossequio alle norme
costituzionali di tutela del contribuente e
andamento
della
P.A.,
in
che
dell’allargamento della
di buon
conseguenza
giurisdizione
tributaria
operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448″(Cass.
SS.UU. n. 10672/2009, n.11087/2010 e n.26196/2011).
E’ stato, d’altronde, affermato che “In
tema di
riscossione delle imposte dirette disciplinata dal
D.P.R. 29
settembre
1973,
n.
602,
l’omessa
notifica della cartella di pagamento da parte
dell’amministrazione finanziaria – cui pure essa e
,
tenuta ai sensi dell’art. 25 – non invalida la
procedura di esazione,
quanto, come si desume
in
tanto dall’art. 30 dello stesso d.P.R.
n.
602 del
1973 che dall’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636,
come
modificato dall’art. 7 del d.P.R. 3
il
novembre 1981, n. 739,
ricorrere
contribuente
puo’
contro la pretesa tributaria impugnando
anche il solo avviso di mora, non soltanto per far
4
contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per
recuperare la tutela in sede di esecuzione
esattoriale non esercitata per la mancata notifica
della cartella stessa. Ne consegue che il contribuente
inoppugnabilita’,
unitamente all’avviso
di
mora
altresi’ gli atti autonomamente impugnabili
adottati in precedenza e che ne sono il presupposto,
ancorche’ non recati alla sua conoscenza” (Cass. n.
18972/2007, n.16464/2002).
Le Sezioni Unite della Corte (Sentenza. N. 5791/2008)
hanno ulteriormente puntualizzato che “In materia di
riscossione delle imposte, atteso che la correttezza
del procedimento di formazione della pretesa
tributaria e’ assicurata mediante il rispetto di
una sequenza procedimentale di determinati atti, con
le relative notificazioni, allo scopo di rendere
possibile
un
difesa del destinatario,
di
un
procedurale
esercizio del diritto di
efficace
l’omissione della notifica
atto presupposto costituisce
che
comporta
la
nullita’
un
vizio
dell’atto
consequenziale notificato. Poiche’ tale nullita’
puo’ essere fatta valere dal contribuente mediante la
scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto
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deve contestare, a pena della loro
notificatogli
cartella di pagamento,
il
(avviso
avviso
facendo
valere
notifica
dell’atto presupposto,
cumulativamente
di
di liquidazione),
vizio derivante
anche
o
dall’omessa
di
quello
notificato,
o
avviso
facendo
impugnare
presupposto
(nell’ordine, cartella di pagamento,
accertamento
mora,
avviso
di
di liquidazione) non
valere
i
vizi che inficiano
quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa
tributaria
spettera’
interpretando
al
giudice
di
merito,
la domanda, verificare la scelta
compiuta dal contribuente, con la conseguenza che,
nel primo caso,
dovra’
verificare
solo
la
sussistenza o meno del difetto di notifica al fine
di
pronunciarsi
sulla
nullita’
dell’atto
consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa
tributaria a seconda se i termini di decadenza siano
o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovra’
riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa”.
E’ stato, altresì, affermato che, il credito erariale
per la riscossione dell’imposta, a
seguito di
accertamento divenuto definitivo per mancata
impugnazione o sulla base di sentenza passata in
giudicato, e’ soggetto non gia’ al termine di
prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n.
6
consequenziale
cod. civ. “per tutto cio’ che deve pagarsi
in
periodicamente ad anno o
brevi”,
prescrizione
bensi’
all’ordinario
decennale
termini
piu’
termine
di
di cui all’art. 2946 cod.
civ., in quanto la prestazione
tributaria,
attesa
l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle
relative obbligazioni, non puo’ considerarsi una
prestazione periodica,
derivando il debito, anno
per anno, da una nuova
ed autonoma valutazione in
ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi
(Cass. n. 2941/2007, n.26161/2006, n.18110/2004).
6)Alla stregua dei richiamati principi, l’unico motivo
del ricorso non appare condivisibile e non incrina il
tessuto argomentativo dell’impugnata decisione: sotto
un primo profilo, perché la CTR non ha posto in
discussione l’impugnabilità del preavviso di fermo
amministrativo che, anzi, ha espressamente ritenuto
ammissibile, bensì ha ritenuto che in tale sede debbano
farsi valere solo vizi propri del preavviso e non già
censure che andavano proposte avverso gli atti
impositivi presupposti, che, come nel caso, erano
divenuti definitivi, essendo stati notificati e non
impugnati entro i termini di legge; per altro aspetto,
in quanto, trattandosi di credito fiscale consolidatosi
e
quindi
definitivo,
a
7
seguito
della mancata
4,
.impugnazione degli atti impositivi, correttamente i
Giudici di appello hanno ritenuto che andasse applicata
la prescrizione ordinaria decennale.
6 bis Inammissibile sembra poi il profilo di censura
presupposti, sotto l’aspetto della violazione di legge,
per mancanza di
specificità
(Cass.
n.20454/2005,
n.14075/2002) ed omessa indicazione delle norme che si
ritengono
violate,
nonché,
sotto
il
profilo
motivazionale, per la mancata indicazione del fatto
controverso
e
decisivo,
in
ipotesi
idoneo
a
giustificare una diversa decisione, nonché dei vizi
logici
e
giuridici
della
motivazione(Cass.
n.11462/2004, n.2090/2004, n.1170/2004, n.842/2002).
7) – La decisione impugnata sembra in linea con
principi desumibili dalle precitate pronunce della
Corte di legittimità e, d’altra parte, le formulate
censure non ne incrinano il tessuto argomentativo,
ragion per cui si propone, ai sensi degli artt. 375 e
380 bis cpc, la trattazione in camera di consiglio e la
definizione del ricorso, con il relativo rigetto, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 18.11.2013,
8
concernente il procedimento notificatorio degli atti
il controricorso di Equitalia Centro SPA e l’atto di
mera costituzione dell’Agenzia Entrate, nonchè gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
Collegio condivide, il ricorso, va rigettato;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulle spese del giudizio nei
confronti della Regione Umbria e dell’Agenzia Entrate e
che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli
applicati principi, le spese vanno compensate nei
riguardi di Equitalia Centro spa;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio nei
riguardi di Equitalia Centro spa.
Così deciso in Roma il 05 dicembre 2013
Il Pies dente
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il