Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 701 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. II, 13/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 13/01/2011), n.701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LIVORNO, in persona del Prefetto

pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Piombino n. 194/05,

depositata il 3 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Destro Carlo, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3 ottobre 2005, il Giudice di pace di Piombino ha accolto l’opposizione proposta da A.G. avverso i verbali di contestazione elevati dal Corpo forestale dello Stato MIPAV di Livorno n. (OMISSIS) del 2004, con i quali era stato chiesto all’opponente il pagamento della somma di Euro 33,60, quale sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 141 e dell’art. 192 C.d.S., commi 1 e 6.

Il Giudice di pace, dopo aver rilevato che il giudizio si era svolto in contumacia dell’amministrazione intimata, la quale aveva fatto pervenire le proprie memorie per posta, ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che, in assenza di contestazione immediata, i verbali avrebbero dovuto essere notificati, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., al proprietario del veicolo, che peraltro era deceduto.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’Ufficio Territoriale del Governo di Livorno sulla base di due motivi, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Essendosi ritenute sussistenti e condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la causa veniva fissata per l’adunanza camerale del 15 ottobre 2009.

Con ordinanza n. 175 del 2010, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, non trasmesso nonostante la tempestiva istanza ex art. 369 cod. proc. civ., formulata dalla ricorrente.

La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 7 ottobre 2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente, dopo aver ricordato che nei confronti dell’ A. erano stati emessi due verbali, l’uno perchè, mentre era alla guida di un’auto, non aveva osservato l’obbligo di fermarsi all’invito rivoltogli da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e l’altro perchè non aveva commisurato la velocità dell’auto alle caratteristiche della strada, deduce violazione dell’art. 171 c.p.c., comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 3, nonchè violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, sostenendo che erroneamente il Giudice di pace avrebbe dichiarato la sua contumacia; al contrario, l’Ufficio Territoriale si era regolarmente costituito mediante spedizione a mezzo posta del fascicolo presso la cancelleria del Giudice di pace e tale costituzione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004, doveva ritenersi pienamente valida.

Con il secondo motivo, l’amministrazione ricorrente denuncia violazione dell’art. 201 C.d.S., rilevando che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto che la notificazione dei verbali dovesse essere eseguita al proprietario del veicolo, per non essere stata effettuata la contestazione immediatamente, in quanto gli agenti accertatori avevano individuato l’effettivo trasgressore in A. G.; il che comportava che non vi era alcuna necessità di procedere a notificazione nei confronti del proprietario del veicolo.

Entrambi i motivi sono manifestamente fondati.

Quanto al primo, si deve ricordare che questa Corte ha affermato il principio secondo cui “nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative (nella specie, ordinanza- ingiunzione della Camera di commercio) deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poichè, a tal fine, ricorre la stessa ratio della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente la L. n. 689 del 1981, art. 22, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l’utilizzo del servizio postale” (Cass., n. 12663 del 2010; Cass., n. 1205 del 2009).

Quanto al secondo, è sufficiente rilevare che l’art. 201 C.d.S., comma 1, prevede che, nel caso in cui non sia possibile effettuare la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, nel caso in cui il trasgressore non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196.

La sentenza impugnata ha invece attribuito alla citata disposizione un diverso significato, assumendo che in caso di impossibilità della contestazione immediata, la notificazione debba essere effettuata nei confronti del proprietario o di altro soggetto di cui all’art. 196, omettendo così di considerare che la mancata contestazione immediata non necessariamente implica la non identificazione del trasgressore, il quale può invece ben essere conosciuto all’agente accertatore anche se non sia poi possibile procedere alla contestazione immediata.

Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la cassazione della sentenza deve essere disposta senza rinvio, dovendosi decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione.

In applicazione del principio della soccombenza, l’intimato va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, non essendosi l’amministrazione costituita in detto giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da A.G.; condanna il medesimo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA