Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 701 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2018, (ud. 10/10/2017, dep.12/01/2018),  n. 701

Fatto

RILEVATO CHE:

1. Il Giudice di Pace di Terni ha respinto il ricorso proposto da F.P.G.L. avverso il decreto di espulsione n. 78/16, emesso dal Prefetto di Terni in data 5 aprile 2016. Ha rilevato il giudicante che il ricorrente non ha ottemperato a precedente decreto di espulsione e ordine di allontanamento emessi in data 8 gennaio 2015 permanendo illegalmente nel territorio nazionale. Inoltre, secondo il Giudice di Pace, i precedenti penali a carico del G.L. hanno indotto legittimamente il Prefetto a ritenere prevalenti le esigenze di protezione dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato rispetto alla valutazione della situazione familiare del ricorrente.

2. Ricorre per cassazione F.P.G.L. deducendo: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; b) omessa motivazione e omesso esame circa un fatto storico di carattere decisivo. Lamenta il ricorrente che non è stato tenuto conto del fatto che egli è convivente con la madre, cittadina italiana, ed è coniugato e convivente con una cittadina italiana da cui ha avuto un figlio.

Diritto

RITENUTO

che:

3. L’omesso esame della convivenza del ricorrente con la madre cittadina italiana e il suo rapporto di matrimonio e convivenza con una cittadina italiana da cui ha avuto un figlio integrano sia l’omesso esame di un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, sia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19,comma 2, lett. c). Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. 1, n. 20719 del 7 ottobre 2011) il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c) e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. cit., consistenti in “motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato” ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, – e come nella specie – invocare i precedenti penali (tra l’altro risalenti nel tempo ed anteriori al rilascio del permesso di soggiorno) e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario (D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ex art. 20), ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13.

4. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Giudice di Pace anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Terni anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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