Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7009 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 24/03/2010), n.7009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CECCARELLI Raniero, Ulderico e Marco s.r.l., elettivamente

domiciliata in Roma, via Nizza 45, presso lo studio dell’avvocato

Fiorentini Stefano che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 89/22/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 25 maggio 2007, depositata il 15 giugno

2007, R.G. 5909/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 23 settembre 2009 è stata depositata relazione

che qui si riporta:

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni;

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’accertamento emesso nei confronti della società Ceccarelli e del socio C.M. a seguito del rinvenimento da parte della guardia di finanza di fatture passive relative ad operazioni inesistenti e della conseguente riduzione delle componenti negative del reddito da parte dell’amministrazione finanziaria per gli anni 1997 e 1998. La società contribuente e il socio hanno contestato la ricorrenza dei presupposti per l’accertamento presuntivo di maggior reddito;

2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione rilevando l’inesistenza di prove atte a smantellare le presunzioni su cui si era basato l’accertamento dell’amministrazione finanziaria;

3. Ricorre per cassazione la società contribuente che deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. ponendo il seguente quesito; se in presenza di un accertamento analitico effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 1, lett. d) ove il contribuente contesti che le presunzioni su cui esso si fonda rivestano i requisiti di gravità, precisione,e concordanza deve la commissione tributaria esaminare preliminarmente se detti requisiti sussistano;

4. si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

Ritiene che:

1. il ricorso sia inammissibile. Il quesito come formulato non è idoneo a risolvere positivamente la controversia a favore della ricorrente dato che la risposta ad esso non può che consistere nella ricognizione dell’obbligo da parte del giudice di verificare la fondatezza della presunzione su cui si basa l’accertamento così come della sua contestazione. E’evidente pertanto che lungi dal proporre una Impugnazione in diritto la società ricorrente ha sottoposto una, peraltro generica, censura di fatto al giudizio di merito compiuto dalla C.T.R.;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione, con la dovuta correzione del riferimento all’esito del primo grado di giudizio (che è stato di rigetto del ricorso della società contribuente), appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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