Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7009 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7009 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 22682-2014 proposto da:
PAONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI LOVELLI giusta mandato a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 11/04/2016

- C011tt011COIWITte –

avverso il decreto n. Cron. 262/2014 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 29/11/2013, depositato il 07/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2015 dal Consigliere Relatore Doti FELICE MANNA.

Ric. 2014 n. 22682 sez. M2 – ud. 17-12-2015
-2-

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IN FATTO
Con ricorso depositato il 7.9.2012 Giuseppe Paone adiva la Corte d’appello
di Firenze per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento
di un equo indennizzo, ai sensi dell’alt. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

carico il 16.1.2005 ed ancora pendente all’epoca di proposizione della
domanda innanzi alla Corte d’appello di Perugia.
Con decreto del 7.2.2014 la Corte adita rigettava il ricorso. Richiamato
l’arresto della Corte EDU (caso Gagliano c/ Italia del 24.9.2012) sul nesso tra
esistenza di un “pregiudizio importante” da eccessiva durata del processo e
maturazione, grazie ad essa, della prescrizione del reato, la Corte distrettuale,
calcolata la durata complessiva del processo (nel frattempo pervenuto alla
decisione di secondo grado) in complessivi sette anni, e stimata quella
ragionevole in sei anni, di cui quattro per il processo di primo grado data la
necessità di sentire dei testi, riteneva che il ricorrente non avesse subìto un
apprezzabile pregiudizio dalla protrazione del procedimento per un anno. La
pendenza del processo, infatti, era risultata a suo favore per effetto della
maturazione del termine di prescrizione del reato, alla quale il ricorrente non
aveva rinunciato.
Per la cassazione di tale decreto Giuseppe Paone propone ricorso affidato a
due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in
forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Giudizio presupposto, un (procedimento e un) processo penale iniziato a suo

1. – Il primo motivo espone congiuntamente la violazione o falsa
applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2, commi 1, 2 e 3 legge n. 89/01, nella
precedente formulazione, applicabile ratione temporis, e 6, par. 1 CEDU,
nonché la nullità del provvedimento impugnato e il vizio d’omessa,

Deduce parte ricorrente che nel procedimento di merito il Ministero della
Giustizia aveva riconosciuto la fondatezza della domanda e ne aveva chiesto
l’accoglimento con determinazione dell’indennizzo dovuto. La Corte
territoriale, pertanto, nel respingere la domanda ha deciso ultra petita partium,
mentre avrebbe dovuto limitarsi a quantificare l’indennizzo secondo i
parametri elaborati dalla giurisprudenza.
1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.
Il Ministero resistente può scegliere la linea difensiva che •ritiene più
opportuna, ma non ha alcun potere dispositivo in materia di equa riparazione,
interamente dominata da esigenze di carattere pubblico. Con la conseguenza
che nell’applicare la legge n. 89/01 il giudice è sempre investito del compito
di valutare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, quale che sia la strategia
difensiva del Ministero resistente. Infatti, “… il thema decidendum dei ricorsi
di cui alla L. n. 89 del 2001, investe, in primo luogo, gli elementi essenziali
dell’indennizzo richiesto dalla parte che lamenti l’eccessiva durata di un
processo; (…) quindi, il decidere sull’an e sul quantum dell’indennizzo rientra
esattamente entro il perimetro della domanda posta con un ricorso ai sensi
della citata L. n. 89 del 2001″ (così in motivazione, Cass. nn. 743/14 e
15971/13, entrambe non massimate).

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insufficiente e contraddittoria motivazione.

2. – 11 secondo motivo allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 2,
commi 1, 2 e 3 legge n. 89/01 nella precedente formulazione, e 6, par. 1
CEDU, nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ovvero quello
d’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione ai nn. 3 e 5


Sostiene parte ricorrente che al contrario di quanto affermato nel decreto
della Corte d’appello, il giudizio di primo grado è durato quasi cinque anni e
mezzo, quanti ne intercorrono tra il verbale d’identificazione datato
16.1.2005, a seguito del quale il Paone è venuto a conoscenza delle indagini a
suo carico, e la sentenza di condanna pronunciata il 29.6.2010. Ne deriva che
la durata irragionevole di tale segmento processuale è stata maggiore di
quanto opinato dalla Corte territoriale e dunque senz’altro più afflittiva.
Inoltre, la Corte fiorentina, nel ritenere congrua la durata di quattro anni
per il primo grado, si è discostata dal parametro medio di durata ragionevole,
che è di tre armi, sulla base di una motivazione del tutto inidonea. Incentrata
su di una necessità — l’audizione di testi — del tutto fisiologica in
qualsivoglia processo penale, tale motivazione risulta apodittica, non essendo
stato provato dal Ministero alcun comportamento dilatorio dell’imputato.
Posto dunque, prosegue il motivo, che la durata irragionevole del processo
presupposto è stata di due anni e mezzo, è da escludere che il ricorrente abbia
subito un pregiudizio non significativo avendo lucrato la prescrizione del
reato. La giurisprudenza di questa Corte al riguardo si è ormai assestata nel
senso di ritenere che l’imputato che ha beneficiato della prescrizione del reato
ha diritto all’indennizzo per la durata irragionevole del processo, salvo abbia
posto in essere condotte dilatorie intese a provocarla. Il che, nella specie, è da
5

dell’art. 360 c.p.e.

escludere, ove si consideri che la Corte territoriale non ha affermato che
l’esito di proscioglimento sia stato provocato da un abuso del diritto di difesa
da parte del Paone.
2.1. – Il motivo è fondato.

mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. 24
marzo 2001, n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo
nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione, per
prescrizione, del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare,
ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l’effetto
estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito
dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie
sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere
prodursi, in tutto o almeno in parte (e, in questa seconda ipotesi, con valenza
preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie,
ovvero dalla reale volontà dell’imputato ed a causa, piuttosto, del
comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest’ultimo caso, la
mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato medesimo possa
ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non
patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole” (cfr. Cass. n. 18653 del
2014, non massimata).
2.1.1. – Nel caso in esame la Corte fiorentina si è limitata a rilevare il nesso
tra la protrazione irragionevole del processo e la prescrizione del reato, senza
tuttavia indagarne la causa remota, vale a dire l’esistenza o non di condotte

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Questa Corte ha di recente affermato che “l’equa riparazione per il

processuali dilatorie poste in essere dall’imputato al fine di provocare
l’estinzione del reato.
3. – E sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato va cassato
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che opererà un

3.1 – Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui
regolamento questa Corte gli rimette ai sensi dell’art. 385, 3 0 comma c.p.c.
P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, e cassa il decreto
impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che
provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17.12.2015.

nuovo giudizio di merito alla luce del principio di diritto anzi detto.

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