Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7008 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 7008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29563/2015 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO

KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CANDELA;

– ricorrente –

e contro

F.A., AMBRA ASS.NI SPA, PFNINSULARE Ass.NI SPA, GENERALI

Ass.Ni SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4417/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Don. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte della sentenza n. 1289/2004 emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 14 aprile 2004, ha rigettato l’appello proposto da N.A. avverso la sentenza n. 958/97 pronunciata dal Tribunale di Nola il 3 luglio 1997 (relativa all’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), del quale era stato vittima il N.); ha compensato le spese dei gradi successivi al primo;

– N.A. propone ricorso con un motivo;

– gli intimati non si difendono;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

– il decreto è stato notificato come per legge;

– parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE:

– con l’unico motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99, 102, 111, 112, 113, 384 e 392 c.p.c.; del principio di diritto affermato dalla sentenza della Ecc. ma Corte n. 9345/09 e dei principi generali in tema di interpretazione della domanda giudiziale e, per quanto utile o necessario, dell’art. 1362 e ss.; dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., e del giudicato interno; della L. 24 novembre 1978, n. 738, artt. 4 e 8, e del D.M. 15 novembre 1983; per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”;

– il ricorrente sostanzialmente addebita al giudice di rinvio di non essersi attenuto al principio di diritto, nè ai principi sull’interpretazione della domanda giudiziale, contenuti nella sentenza di questa Corte di Cassazione n. 9345/2009, con la quale è stato disposto il rinvio;

– il principio di diritto di che trattasi è il seguente: “Nel caso in cui il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima, con cessione del portafoglio ai sensi del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4, è valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell’impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualità, a condizione che dal generale contesto dell’atto di riassunzione possa desumersi l’inequivoca volontà della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada”;

– con la stessa sentenza questa Corte ritenne che la motivazione della sentenza impugnata fosse insufficiente in merito all’interpretazione data, nel caso di specie, all’atto di riassunzione col quale era stata convenuta la compagnia Ambra Assicurazioni, quale cessionaria del portafoglio della compagnia La Peninsulare Ass.ni S.p.A., ed invitò il giudice del rinvio a non considerare solo la formulazione letterale della domanda, ma soprattutto il suo contenuto sostanziale, senza ritenere indispensabile ai fini della citazione della impresa cessionaria, ai sensi del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 4, la formale enunciazione della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia (ove dall’atto fosse emersa inequivocabilmente la veste nella quale la stessa impresa era stata chiamata in giudizio);

– la Corte di Appello di Napoli si è attenuta al detto principio di diritto ed ai criteri ermeneutici dell’atto di riassunzione indicati dalla Corte Suprema ed ha concluso ritenendo che l’Ambra Assicurazioni fosse stata chiamata in proprio e non in nome e per conto dell’INA – Gestione autonoma del Fondo di Garanzia, quale rappresentante dello stesso;

– il giudice di rinvio è giunto a questa conclusione dopo aver esaminato il contenuto dell’atto di riassunzione (che ha riscontrato essere identico a quello dell’originario atto di citazione, con aggiunta della menzione della messa in l.c.a. della Peninsulare ass.ni s.p.a. e dell’intervenuta dichiarazione di interruzione del giudizio) ed il tenore della relata di notifica destinata all’Ambra Ass.ni spa, in base ai quali ha escluso che potesse desumersi, alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte Suprema, “l’inequivoca volontà della parte di convenire l’impresa cessionaria Ambra ass.ni spa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada”; ha aggiunto che l’ A. era identificabile solo quale impresa cessionaria (“alla quale è stato trasferito il portafoglio della Peninsulare”, come risultante dalla relata di notificazione) e che nessun altro elemento era presente in atti, onde concludere diversamente (non essendo stato prodotto nemmeno il decreto ministeriale 15.11.1983 di messa in liquidazione coatta amministrativa della Peninsulare e non essendo stata richiamata, nell’atto di riassunzione, la normativa di riferimento);

– contrariamente a quanto si assume in ricorso, la Corte d’appello non ha affatto mostrato “di prediligere una esclusiva interpretazione letterale della domanda”, ma si è rigorosamente attenuta ai principi posti a fondamento della sentenza con la quale è stato disposto il rinvio;

– ogni altra argomentazione del ricorrente appare inammissibile poichè questi non fa che contrapporre la propria personale lettura dell’atto di riassunzione a quella resa dal giudice del rinvio, senza che risulti violato da parte di quest’ultimo alcun criterio di ermeneutica dei contratti, così come applicabili agli atti processuali (avendo peraltro la Corte considerato anche l’evocazione in giudizio del Commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice originariamente convenuta, circostanza evidentemente non decisiva nel senso preteso dal ricorrente);

– perciò, il ricorso va rigettato;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè gli intimati non si sono difesi;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA