Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7008 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 07842/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS), in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in

persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.

Ferdinando Marullo di Condojanni, elettivamente domiciliata presso

il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina 26.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 5612/05/2015 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 22 dicembre 2015.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17

dicembre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, (di seguito breviter (OMISSIS)) impugnò separatamente due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali vennero ripresi a tassazione maggiori redditi, ai fini IRES, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, per gli anni d’imposta 2003 e 2004, in relazione a talune operazioni di acquisto di prodotti informatici, ritenute soggettivamente inesistenti, nonchè la successiva cartella di pagamento.

I ricorsi, previa riunione, vennero integralmente accolti in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 22 dicembre 2015, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il fallimento della (OMISSIS) – dichiarato nelle more del giudizio di appello – ha depositato controricorso.

Il fallimento della (OMISSIS) ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. 24 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 21 e art. 54, comma 2, nonchè degli artt. 2697 e 2727 c.c., avendo il giudice di merito ritenuto che incombesse sull’Amministrazione dare la prova della conoscenza da parte della contribuente dell’interposizione fittizia.

1.1. Il motivo non è fondato.

Com’è noto, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (da ultimo, Cass. 30/10/2018, n. 27566; Cass. 20/04/2018, n. 9851).

Dunque, nella vicenda che ci occupa, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che spettasse all’Amministrazione il compito di dimostrare la conoscenza da parte del contribuente della natura di società c.d. cartiera dei cessionari di prodotti informatici.

2. Con il secondo motivo assume la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 e dell’art. 132 c.p.c., in quanto la commissione tributaria regionale ha omesso di motivare sulle ragioni che inducevano a ritenere che l’amministrazione non avesse assolto all’onere probatorio su di essa incombente.

2.1. Il motivo va accolto, considerato che la commissione tributaria regionale per respingere l’appello dell’Agenzia delle Entrate, dopo avere correttamente richiamato il principio dell’onere della prova, ha apodittica mente affermato: “onere probatorio non assolto”; frase che platealmente tradisce una motivazione meramente apparente, in violazione dell’obbligo costituzionalmente previsto di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., poichè il giudice di appello ha ritenuto che la sentenza passata in cosa giudicata tra le medesime parti, relativa ad altro avviso di accertamento facesse stato anche in relazione agli accertamenti qui impugnati.

3.1. Il motivo è fondato.

Com’è noto, la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. 08/04/2015, n. 6953; Cass. 30/09/2011, n. 20029).

Nella vicenda che ci occupa, è all’evidenza che la ripresa a tassazione oggetto dell’avviso di accertamento impugnato ed annullato con sentenza passata in cosa giudicata, si riferiva ad una annualità diversa da quella per cui è processo e relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, che sarebbero state poste in essere da c.d. “società cartiere” diverse da quelle prese in considerazione nell’atto qui impugnato, restando in radice esclusa qualsivoglia efficacia di giudicato della decisione che ha annullato il detto avviso.

4. In definitiva, accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso e respinto il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, respinge nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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