Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7008 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 7008 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 21832-2014 proposto da:
FRANCESCHI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RICCARDO LANTE GRAZIOLI 16, presso lo studio
dell’avvocato SUSANNA CHIABO’TTO, che Io rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis

9222_

Data pubblicazione: 11/04/2016

- contraticorrente avverso il decreto n. 1305/2014 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 23/05/2014, depositato il 04/07/2014;

17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato DOMENICO BONAIUTI, per delega allegata al
verbale dell’Avvocato CHIABOTTO, per il ricorrente, che insiste
nell’accoglimento del ricorso.

Ric. 2014 n. 21832 sez. M2 – ud. 17-12-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

IN FATTO
Giovanni Franceschi, figlio di Giuseppe Franceschi e di Santina Tofanelli,
adiva con ricorso in riassunzione la Corte d’appello di Firenze per ottenere nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’equa riparazione ex

conseguire la pensione privilegiata indiretta spettante per la morte del figlio
Fortunato, militare di leva, per dedotta causa di servizio. Tale giudizio era
stato proseguito dopo la morte di Giuseppe Franceschi dalla moglie di lui,
Santina Tofanelli, per poi essere definito dalla sezione giurisdizionale per
l’Umbria della Corte dei conti con sentenza depositata il 17.9.1999. Precisava
che contro tale sentenza la Tofanelli aveva proposto impugnazione per
revocazione iscritta a molo il 20.11.2001, dichiarata inammissibile dallo
stesso giudice contabile con sentenza del 21.4.2004 perché le ragioni dedotte
non costituivano errore di fatto o di calcolo. Detta sentenza, a sua volta, era
stata poi appellata davanti alla sezione giurisdizionale centrale della Corte dei
conti, che con sentenza del 9.12.2009 aveva rigettato l’appello.
Resistendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che eccepiva
l’inammissibilità del ricorso, la Corte d’appello di Firenze con decreto del
4.7.2014 dichiarava inammissibile il ricorso Premetteva la Corte territoriale
che in base all’art. 4 legge n. 89/01 (nel testo, applicabile ratione temporis,
anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n.
134/12) la domanda di equa riparazione poteva essere proposta durante la
pendenza del procedimento nel cui ambito si assumeva verificata la
violazione, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la
decisione che aveva concluso il medesimo procedimento era divenuta
3

lege n. 89/01, in relazione ad un giudizio proposto il 9.9.1980 dal padre per

definitiva. Quindi, accogliendo l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato,
osservava che nella specie il giudizio presupposto era stato deciso icog
~z della sezione giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei conti con
sentenza depositata il 17.9.1999, contro la quale era stata poi proposta

inammissibile. Pertanto, la sentenza oggetto di revocazione doveva ritenersi
passata in giudicato prima della revocazione stessa, con conseguente
improponibilità della domanda d’equo indennizzo.
La cassazione di tale decreto è chiesta da Giovanni Franceschi con ricorso
affidato a un solo motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia la

violazione o falsa applicazione degli artt. 4 legge n. 89/01, 68, lett. a) R.D. n.
1214/34, e 137 e ss. R.D. n. 1038/33, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Deduce parte ricorrente che il ricorso per revocazione proponibilé innanzi
alla Corte dei conti, pur essendo applicabili ad esso le disposizioni del c.p.c.,
riveste tuttavia un carattere di specialità. Infatti, come ricostruito dalla
sentenza n. 968/06 della Corte dei conti, la sentenza in materia pensionistica
che sia ancora suscettibile di revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 68, lett. a)
R.D. n. 1214/34 diviene inoppugnabile solo con lo scadere dei tre anni per la
proposizione della detta revocatoria, mentre nei casi di azione revocatoria
straordinaria ai sensi delle lett. b), c) e ci) dello stesso articolo, la sentenza
deve ritenersi definitiva al momento della pronuncia.

4

un’impugnazione per revocazione respinta non perché infondata ma perché

Pertanto, riguardo al termine di decadenza semestrale previsto dall’art. 4
legge n. 89/01 occorre stabilire qual tipo di azione revocatoria sia stata
proposta. Ad ulteriore corredo della specialità vigente in materia di giudizi
pensionistici innanzi alla Corte dei conti, va considerato, prosegue il motivo,

che in detti giudizi l’appello è consentito per soli motivi di diritto, norma
quest’ultima, che secondo la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei
conti n. l 0/QM del 1998, non ha inteso dare ingresso ad un vero e proprio
giudizio d’appello, ma ad un giudizio dai contenuti più ristretti, assimilabile —
sostiene parte ricorrente — al processo di cassazione.
Tenuto conto che il doppio grado della giurisdizione di merito non gode di
copertura costituzionale, l’appello in materia pensionistica davanti alla Corte
dei conti si distacca in maniera rilevante, prosegue la censura, rispetto al
modello generale dell’appello civile. Ciò in conseguenza di una scelta
legislativa che Corte cost. n. 84/03 ha giudicato legittima perché ispirata sì
dalla specificità della materia e da un procedimento fortemente garantistico,
ma soprattutto da esigenze di funzionalità dell’organizzazione del la Corte dei
conti.
2. – Il motivo è parzialmente fondato.
Questa Corte ha di recente avuto modo d’osservare, in contrario avviso
rispetto al precedente di Cass. n. 15778/10, che in caso di irragionevole durata
del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa riparazione,
ai sensi dell’art. 4 della 1. n. 89 del 2001 (nel testo originario, applicabile
ratione temporis), può essere proposta anche all’esito del giudizio di
revocazione ordinaria, sempre che questo sia stato introdotto entro sei mesi
5

che l’art. 1, comma 5, D.L. n. 543/96, convertito in legge n. 639/96, stabilisce

dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto, essendo
irrilevante, perché assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto
per la revocazione dall’art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934 (Cass. n. 25179/15).
Nel caso di specie la revocazione è stata proposta il 20.11.2001, vale a dire

definizione del giudizio pensionistico ha emesso la sentenza revocanda,
pubblicata il 17.9.1999 (ovviamente le conclusioni non muterebbero se la
revocazione fosse stata proposta ai sensi delle lett. b), c) o d) dell’art. 68 R.D.
cit., perché il carattere propriamente straordinario di tali casi di revocazione,
per i quali il termine di tre anni decorre dalla scoperta, esclude ancor di più
che l’impugnazione possa intendersi quale prosecuzione del giudizio).
Ne deriva che non è indennizzabile il danno da irragionevole durata del
giudizio pensionistico di primo grado, svoltosi dal 9.9.1980 al 17.9.1999,
essendo tardiva ai sensi dell’art. 4 legge Pinto la domanda di equa riparazione
(presentata il 5.6.2010, e dunque quasi 11 anni dopo, innanzi alla Corte
d’appello di Perugia, dichiaratasi poi incompetente: v. pag. 2 del ricorso).
Resta però indennizzabile il danno per la durata eccedente del distinto
giudizio di revocazione, che si è svolto dal 20.11.2001 al 9.12.2009, posto che
la domanda comprende l’intera la vicenda giudiziale.
3. – Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso il decreto impugnato va
cassato nei sensi di cui sopra con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello
di Firenze, che provvederà sia all’esame di merito nei limiti anzi detti sia in
ordine alle spese di cassazione.

P. Q. M.

6

dopo più di due anni (al lordo della sospensione feriale) dalla sentenza che a

La Corte accoglie il ricorso nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e
cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Firenze, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17.12.2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA