Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7008 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. un., 11/03/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 11/03/2020), n.7008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32932-2018 proposto da:

B.L., in proprio e quale legale rappresentante della

s.r.l. a Socio Unico S.B., B.S., C.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FERDINANDO SCOTTO;

– ricorrenti –

contro

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE

INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA, COMITATO DI SOLIDARIETA’ PER LE

VITTIME DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA, MINISTERO DELL’INTERNO,

PREFETTURA DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2328/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 20/04/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CARMELO SGROI, il quale conclude per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

B.L., in proprio e quale amministratore unico della srlsu S.B. Motocycles, B.S. e C.M. ricorrono, con atto notificato dal di 08/11/2018 ed articolato su di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza n. 2328 del 18/04/2018 del Consiglio di Stato, di reiezione del loro appello contro il rigetto del ricorso avverso il diniego di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime estorsione e usura ex lege n. 44 del 1999, loro opposto dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento antiracket e antiusura, nel contraddittorio con questo e del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, dell’U.T.G. – Prefettura di Napoli e del Ministero dell’Interno;

gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede;

disposta la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i ricorrenti si dolgono di “erroneità della sentenza n. 2328/2018 ai sensi dell’art. 110 c.p.a. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – sulla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della vertenza e sulla omessa declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo”: in estrema sintesi adducendo che sulla controversia, seguita alle richieste estorsive ed alle minacce armate loro rivolte da appartenenti ad un’associazione criminosa e da loro intrapresa con ricorso al TAR Campania del 17/12/2010, malamente gli aditi giudici amministrativi non avevano rilevato il difetto di giurisdizione, alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (soprattutto Cass. Sez. U. 31/07/2017, n. 18983; ma con richiamo pure a: Cass. Sez. U. 1442/98, 6007/99, 1377/03, nonchè Cons. Stato 13201/01 e 1338/06, TAR Lazio 10140/18 e CGARS 464/15);

il ricorso è inammissibile, non solo perchè la questione di giurisdizione è sollevata per la prima volta in questa sede e sarebbe quindi preclusa dal giudicato interno sul punto, conformemente a quanto rilevato dal P.G., ma soprattutto, anche in questo condividendosi gli argomenti del pubblico ministero, perchè i ricorrenti non possono utilmente proporla dopo avere essi stessi in primo grado adito il giudice della cui giurisdizione ora dubitano, così, benchè soccombenti sul merito della pretesa a lui sottoposta, non potendo definirsi soccombenti su quella, che integra una questione logicamente pregiudiziale (Cass. Sez. U. 20/10/2016, n. 21260; Cass. Sez. U. 19/01/2017, n. 1309; Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22439; Cass. Sez. U. 04/03/2019, n. 6281);

tanto va senz’altro dichiarato in dispositivo, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva degli intimati;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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