Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7007 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 7007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29491/2015 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA

909, presso lo studio dell’avvocato SABRINA PRIMAVIRA, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARIA FALLICO;

– ricorrente –

contro

L.P.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

CIRCO MASSIMO, 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

INNOCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO CARONE;

– controricorrenti –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

CATANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 859/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha accolto l’appello proposto da C.V. nei confronti di L.P.M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, il 9 dicembre 2009 e, per quanto ancora qui rileva, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di rilascio avanzata dalla L.P. nei confronti della C. con citazione notificata il 18 luglio 2007 (sancendo il diritto della C. di abitare l’immobile, insieme alla figlia, fino al (OMISSIS)); ha rigettato l’appello incidentale (riguardante la compensazione delle spese del primo grado); ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale (relativamente alle domande riconvenzionali rivolte dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati, i suoceri V.G. e S.C., nonchè il marito V.O., rigettate dal Tribunale, con decisione non impugnata dalla C.); ha compensato le spese del grado;

– C.V. propone ricorso con un motivo;

– L.P.M.A. si difende con controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge;

– parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della Carta Costituzionale e degli artt. 1175, 833 e 2644 c.c., dell’art. 134 c.p.c., comma 4. Omessa motivazione, in relazione al primo motivo di gravame dedotto dalla C.: la Corte di Appello non ha motivato, sotto l’aspetto materiale e grafico, per il periodo di godimento successivo al novennio, in merito all’inopponibilità e/o all’inapplicabilità della norma di cui all’art. 2644 c.c., per violazione da parte della L.P. del principio della buona fede, sotto l’aspetto dell’abuso del diritto, e dell’exceptio doli generalis, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 59”; la ricorrente, pur avendo visto accolto il proprio gravame, con accoglimento della domanda subordinata di riconoscimento del diritto ad abitare l’immobile nei limiti del novennio dalla data del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sostanzialmente addebita al giudice di non aver motivato in merito al mancato accoglimento della domanda principale, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto fino al raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia e, comunque, non oltre il suo 25^ anno di età ((OMISSIS)); aggiunge ampie considerazioni in merito all’abuso del diritto ed alle sue applicazioni normative e giurisprudenziali, nonchè in merito all’exceptio doli generalis, sostenendo che l’uno o l’altro di questi rimedi avrebbe dovuto esserle riconosciuto nel caso di specie, con la conseguenza che “la norma invocata dalla L.P. andava disapplicata e/o l’effetto della sua trascrizione andava dichiarato inopponibile alla C.”;

– il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile;

– contrariamente a quanto si assume in ricorso, la Corte d’appello, non solo si è pronunciata sul rigetto della domanda principale dell’appellante, ma ha adeguatamente motivato la propria decisione, attribuendo rilevanza, per un verso, all’ordine delle trascrizioni del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e dell’atto di compravendita di quest’ultima (tale che, ai sensi degli artt. 155 quater e 2644 c.c., il primo provvedimento, in quanto trascritto dopo l’atto di compravendita, è risultato non opponibile al terzo acquirente ai sensi del detto art. 155 quater) e, per altro verso, al rapporto di comodato della casa coniugale esistente prima della separazione tra i coniugi, con un’applicazione delle sentenze a S.U. n. 11096/02 e n. 20448/14, favorevole al coniuge assegnatario della casa coniugale, già comodatario, anche nei rapporti con i terzi, in deroga alla regola generale dell’inopponibilità del comodato ai terzi (cfr. Cass. n. 664/16, secondo cui “il contratto di comodato di immobile, stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all’acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all’art. 1599 c.c., sicchè l’acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall’esistenza del rapporto di comodato, atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, “ad libitum”, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa”); malgrado la C., secondo un’altra possibile interpretazione (per la quale cfr. Cass. n. 7776/16), nei rapporti con l’acquirente del bene, successore del comodante, avrebbe dovuto essere soccombente. Quest’ultima è stata peraltro la tesi seguita, nel caso di specie, dal Tribunale (che aveva dato ragione alla L.P.), ritenendo che l’introduzione dell’art. 155 quater c.c., con la L. n. 54 del 2006, avrebbe fatto venire meno le ragioni poste a fondamento della sentenza a S.U. n. 11096/02 e quindi il coniuge che non abbia trascritto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sarebbe equiparabile al comodatario nei rapporti con i terzi acquirenti del bene oggetto di comodato;

il giudice a quo ha disatteso siffatto orientamento interpretativo e, come detto, ha dato prevalenza alle ragioni del coniuge su quelle del terzo acquirente, sia pure nei limiti del novennio;

– poichè la Corte di merito ha fondato questa scelta interpretativa sugli argomenti sistematici di cui sopra, non sussiste alcun vizio di motivazione;

– la mancata considerazione dei dati di fatto che, a detta della ricorrente, avrebbero dovuto portare il giudice ad affermare l’abuso del diritto od il dolo ai suoi danni (su cui si insiste anche nella memoria), non può dare luogo al vizio di motivazione denunciato con l’unico motivo di ricorso, potendo, tutt’al più, rilevare come vizio di violazione di legge;

– tuttavia, rispetto a questo vizio, il ricorso è del tutto carente dell’indicazione delle norme di legge violate, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, nonchè, come nota la resistente, fondato su presupposti fattuali che non risultano affatto accertati in sede di merito;

– per di più, le questioni giuridiche dell’abuso del diritto e dell’exceptio doli generalis, nei termini in cui sono esposte in ricorso, appaiono essere inammissibili anche perchè nuove, dato che la ricorrente non dimostra se e quando le abbia poste, negli stessi termini, in sede di merito;

in ogni caso, ove fossero state ammissibili, non avrebbero condotto alle conseguenze giuridiche auspicate dalla ricorrente (vale a dire a paralizzare anche per il periodo successivo al novennio gli effetti della trascrizione dell’atto di acquisto fatto dalla L.P.), ma tutt’al più alla tutela risarcitoria (cfr. Cass. n. 20118/13);

questa tutela non risulta essere stata invocata dalla C. nei confronti della L.P., ma soltanto nei confronti dei suoceri e del marito, con domanda rigettata in primo grado e non riproposta in appello (così come quella di revocatoria dell’atto di compravendita, per come detto in sentenza e ricorso);

in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, poichè la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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