Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7007 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23614/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Volare Hotels s.r.l., (C.F.).

– intimata –

Avverso la sentenza n. 25/21/2012 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, depositata il

giorno 8 marzo 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17

dicembre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Volare Hotels s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento, con il quale venne esclusa la detraibilità dell’IVA dovuta dalla predetta quale acquirente di un immobile, con rogito stipulato nell’anno 2004.

Il ricorso venne accolto in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, con sentenza depositata il giorno 8 marzo 2012, lo respinse integralmente, affermando che non vi erano prove che l’atto di acquisto dell’immobile fosse stato simulato tra le parti.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Rilevata dal Collegio, con ordinanza interlocutoria, la nullità della notifica del ricorso, la ricorrente ne ha curato il rinnovo e Volare Hotels s.r.l. non ha tuttavia spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce l’Agenzia delle Entrate la violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che la prova della simulazione andasse fornita attraverso la produzione di un accordo scritto.

2. Con il secondo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di prendere in esame una serie di circostanza di fatto dalle quali emergevano indizi gravi precisi e concordanti, circa la natura simulata del contratto di compravendita stipulato tra le parti.

2.1. I primi due motivi, connessi per l’oggetto, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Invero, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che, per un verso, “le modalità di svolgimento dei fatti possano far pensare” ad una simulazione del contratto di vendita, e per altro verso, l’amministrazione non avesse tuttavia dato prova della natura simulata del negozio intercorso tra la contribuente e la venditrice, avuto riguardo alla mancanza di un accordo scritto simulatorio.

Al contrario, è noto in generale che in tema di compravendita di immobile, la prova della simulazione è soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 c.c., sicchè l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato (Cass. 02/07/2015, n. 13634).

E del resto, esattamente nella materia tributaria questa Corte ha già precisato che l’Amministrazione finanziaria può sempre avvalersi della prova presuntiva e, pertanto, quale soggetto terzo, anche in mancanza di un riscontro documentale (la c.d. controdichiarazione), ricorrendo presunzioni gravi, precise e concordanti, è legittimata ad effettuare una ripresa a tassazione in forza della ritenuta simulazione dei contratti stipulati dalla contribuente (Cass. 12/10/2018, n. 25521).

Ha errato, allora, la commissione tributaria nell’escludere che il contratto di compravendita immobiliare potesse essere assolutamente simulato, solo perchè non accompagnato da una controdichiarazione tra le parti, omettendo altresì di prendere in esame gli indizi allegati dall’amministrazione (l’identità soggettiva degli amministratori delle società coinvolte, il mancato passaggio di denaro, la registrazione in contabilità della fattura di vendita come esente), tutti tesi chiaramente a dimostrare la natura simulata dell’atto di compravendita immobiliare in discussione.

3. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 24 Cost, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 35 e dell’art. 2409 c.c., considerato che il giudice d’appello ha ritenuto opponibile all’amministrazione la sentenza resa in altro giudizio tra la contribuente e la venditrice, che aveva condannato la prima all’adempimento del contratto di vendita.

4. Con il quarto motivo si lamenta ulteriore vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di motivare in ordine alla questione concernente la definitività o meno della sentenza resa in primo grado tra la contribuente e la venditrice.

4.1. I due motivi, avvinti da intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono l’uno fondato e l’altro inammissibile per carenza di interesse.

Il vero è che la sentenza resa in primo grado tra la curatela fallimentare della società venditrice e la contribuente acquirente, si è limitata a condannare quest’ultima all’adempimento del contratto di vendita stipulato tra le parti nel 2004.

Orbene, detta sentenza – irrilevante qui accertare se essa sia divenuta cosa giudicata o meno – è all’evidenza inopponibile all’amministrazione, la quale non è stata di certo parte del relativo giudizio; nè detta pronuncia, per come è incontroverso, aveva ad oggetto l’accertamento o meno della natura simulata del contratto, essendo tesa esclusivamente ad ottenere, su iniziativa di uno dei contraenti, evidentemente senza interesse alcuno a fare valere simulazioni di sorta, l’adempimento delle obbligazioni nascenti dal detto negozio.

5. Con il quinto motivo denuncia violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, atteso che il giudice dell’appello ha ritenuto che il diritto alla detrazione dell’imposta sorgesse una volta spiccata la fattura, a prescindere dalla circostanza che l’operazione negoziale fosse vera o meramente simulata.

6. Con il sesto motivo deduce violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, poichè l’illegittima detrazione dell’imposta determina sempre l’applicazione di sanzioni amministrative.

6.1. L’esame di entrambi i detti mezzi resta assorbito dall’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.

7. In definitiva, accolti i primi tre motivi del ricorso, dichiarato inammissibile il quarto ed assorbiti il quinto e il sesto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio d; legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e terzo motivo, dichiara inammissibile il quarto e assorbiti il quinto e il sesto; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, in diversa composizione, per statuire anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA