Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7007 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7007 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 21583-2014 proposto da:
ROCCHI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO BONAIUTI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PAOLO BONAIUTI giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 11/04/2016

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 649/2014 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Bonaiuti Domenico difensore del ricorrente che
insiste per l’accoglimento del ricorso.

Ric, 2014 n. 21583 sez. M2 – od. 17-12-2015
-2-

1

PERUGIA del 3/03/2014, depositato il 14/04/2014;

IN FATTO
Con decreto del 26.9.2013 emesso ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n.
89/01, il consigliere designato della Corte d’appello di Perugia dichiarava
inammissibile il ricorso presentato da Vittorio Rocchi nei confronti del

pensionistico definito in grado d’appello dalla Corte dei conti con sentenza
pubblicata il 6.2.2013.
L’opposizione proposta dal Rocchi ai sensi dell’art. 5 ter di detta legge era

respinta dalla medesima Corte d’appello, in composizione collegiale, con
decreto del 14.4.2014. In esso la Corte territoriale osservava (confermando il
giudizio espresso nel decreto opposto) che per il passaggio in giudicato delle
sentenze della Corte dei conti pronunciate in secondo grado occorreva
attendere il termine di tre anni previsto per l’eventuale esercizio della
revocazione ordinaria.
La cassazione di tale decreto è chiesta da Vittorio Rocchi con ricorso
affidato a un solo motivo, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia la
violazione o falsa applicazione degli artt. 4 legge n. 89/01, 68, lett. a) R.D. n.
1214/34, e 137 e ss. R.D. n. 1038/33, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Richiamando -giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14970/12) sul
carattere straordinario della revocazione prevista avverso le sentenze emesse
all’esito del giudizio di cassazione, trattandosi di un mezzo di impugnazione
straordinario, non legato da un “rapporto di unicità” con il giudizio di
3

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione ad un giudizio

cognizione concluso con sentenza passata in giudicato, parte ricorrente ne
sostiene l’estensibilità allt sentenze pronunciate in grado d’appello dallt
sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti. Rispetto a tali sentenze il
rimedio della revocazione riveste carattere di specialità rispetto all’omologa

5, D.L. n. 543/96, convertito in legge n. 639/96, stabilisce che nei giudizi in
materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto, norma
quest’ultima, che secondo la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei
conti n. 10/QM del 1998, non ha inteso dare ingresso ad un vero e proprio
giudizio d’appello, ma ad un giudizio dai contenuti più ristretti, assimilabile —
sostiene parte ricorrente — al processo di cassazione.
Tenuto conto che il doppio grado della giurisdizione di merito non gode di
copertura costituzionale, l’appello in materia pensionistica davanti alla Corte
dei conti si distacca in maniera rilevante, prosegue la censura, rispetto al
modello generale dell’appello civile. Ciò in conseguenza di una scelta
legislativa che Corte cost. n. 84/03 ha giudicato legittima perché ispirata sì
dalla specificità della materia e da un procedimento fortemente garantistico,
ma soprattutto da esigenze di funzionalità dell’organizzazione del> Corte dei
conti.
2. – Il motivo è fondato.
Questa Corte ha di recente avuto modo d’osservare, in contrario avviso
rispetto al precedente di Cass. n. 15778/10, che in caso di irragionevole durata
del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa riparazione,
ai sensi dell’art. _4 della 1. n. 89 del 2001 (nel testo originario, applicabile

ratione ternporis), può essere proposta anche all’esito del giudizio di
4

impugnazione prevista dal codice di procedura civile. Infatti, l’art. 1, comma

revocazione ordinaria, sempre che questo sia stato introdotto entro sei mesi
dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio presupposto, essendo
irrilevante, perché assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto
per la revocazione dall’art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934 (Cass. n. 25179/15).

appello che conclude un giudizio che la parte ritenga si sia irragionevolmente
protratto, per la parte comincia a decorrere un doppio termine: quello di sei
mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione, ai sensi dell’art.
4 della legge n. 89 del 2001 (nel testo previgente); ovvero il termine triennale
per la proposizione della revocazione. Con la precisazione che, ove si seguisse
l’indirizzo predicato da Cass. n. 15778 del 2010, la domanda di equa
riparazione (nella disciplina previgente) potrebbe essere proposta entro il
termine di tre anni e sei mesi dal deposito della sentenza che ha definito il
giudizio. Una simile soluzione mal si concilia con l’esigenza — ancora più
avvertita a seguito della modificazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del
2012, per effetto della quale la domanda di equa riparazione può essere
proposto solo dopo che il giudizio presupposto si sia definito con
provvedimento irrevocabile — di non procrastinare la possibilità di proporre la
domanda di equa riparazione in forza di un termine certamente di natura
straordinaria per la sua entità (Cass. n. 24358 del 2006, cit.; Cass. n. 24147
del 2008; Cass. n. 24148 del 2008). Appare allora ragionevole ritenere che
ove la parte, nei sei mesi dal deposito della sentenza della Corte dei conti
emessa in grado di appello, opti per la proposizione della domanda di
revocazione, ciò valga a qualificare il giudizio stesso quale prosecuzione di
quello conclusosi con la sentenza oggetto di revocazione ordinaria, si che, ai
5

Si legge in detta sentenza che “una volta depositata la sentenza in grado di

fini della individuazione del termine di sei mesi per la proposizione della
domanda di equa riparazione dovrà aversi riguardo al momento conclusivo
del procedimento di revocazione, nel senso che, nella previgente disciplina la
domanda di equa riparazione ben può essere proposta nella pendenza del

provvedimento definitivo; nella disciplina introdotta per effetto delle
modificazioni introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, la irrevocabilità
della sentenza si avrà solo con la conclusione del giudizio di revocazione con
provvedimento irrevocabile e la domanda potrà essere proposta nel termine di
sei mesi decorrente da tale momento. Ove, invece, la parte non intenda
avvalersi del rimedio della revocazione entro i sei mesi dal deposito della
sentenza della Corte dei conti in grado di appello avrà l’onere di proporre la
domanda di equa riparazione entro il termine di sei mesi dalla conclusione del
giudizio (nella previgente disciplina, sempre ché ovviamente ciò non abbia
già fatto nella pendenza del giudizio), ovvero, secondo la nuova disciplina,
nei sei mesi successivi alla definitività della sentenza pronunciata in appello.
Ciò che è certo è che la proposizione della domanda di equa riparazione né
nella previgente disciplina né in quella attuale può essere differita in
applicazione del termine triennale che costituisce un termine assolutamente
straordinario, ancorché previsto per un rimedio “ordinario”, la cui pendenza
non può valere a impedire che la sentenza della Corte dei conti pronunciata in
unico grado o in grado di appello diventi defmitiva”.
A tale condivisibile precedente occorre assicurare continuità, per cui il
decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello

6

giudizio di revocazione o entro sei mesi dalla conclusione di questo con

di Perugia, che deciderà nel merito e provvederà anche sulle spese di
cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra

cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17.12.2015.

sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di

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