Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7007 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. un., 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.7007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2703-2019 proposto da:

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU’, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CECINELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO RIZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

P.S., COMMISSARIO GIUDIZIALE A.I.G. A.S., COMMISSARIO

GIUDIZIALE A.I.G. S.C.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

66/2017 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA

MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, dichiari inammissibile il presente regolamento.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) ha proposto domanda di ammissione al concordato preventivo, pur contestando di essere assoggettabile alle procedure concorsuali.

Il Tribunale di Roma, con decreto del 6 ottobre 2017, ha emesso decreto di apertura della procedura di composizione negoziale della crisi, dopo avere premesso che lo status di imprenditore commerciale fallibile deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che svolgano attività commerciale, non rilevando l’assenza dello scopo di lucro, bensì l’esercizio di un’attività produttiva con metodo economico.

L’AIG ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, con il quale chiede di far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore dell’autorità amministrativa competente, in considerazione della sua peculiare natura pubblicistica che la renderebbe soggetta non al fallimento, nel caso di negativa evoluzione della procedura di concordato, ma alla sola procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, il decreto con il quale il tribunale, ritenendo ammissibile la proposta di concordato preventivo, dichiara aperta la relativa procedura, integra una pronuncia di merito incidente su posizioni di diritto soggettivo (impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost.) e, pertanto, preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 5241 del 1982).

In secondo luogo, il regolamento suddetto è inammissibile se promosso – come nella specie – per contestare la assoggettabilità dell’imprenditore a fallimento, invece che a liquidazione coatta amministrativa, trattandosi non di questione di giurisdizione, ma della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e, dunque, della fondatezza nel merito della domanda (Cass., sez. un., n. 21497 del 2010).

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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