Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7007 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31607-2020 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA n.

385, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CORDUA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO MINNUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 184/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 10/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere MARCELLO MARIA

FRACANZANI.

 

Fatto

RILEVATO

che il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per le Marche che ha riformato la pronuncia della CTP di Ascoli Piceno, ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti di riliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali derivati da una sentenza di usucapione;

che l’Agenzia si è riservata difese in udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;

che con il primo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51;

che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2697 c.c.;

che, con riguardo al primo motivo: Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, art. 8, della nota 2 bis, i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti all’imposta di registro in virtù della medesima tariffa, art. 1, relativo agli atti traslativi della proprietà: ne deriva che la base imponibile deve essere determinata in base alle regole stabilite per detti atti, con l’ulteriore conseguenza che, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 5 bis, il criterio della valutazione automatica può operare per i soli fabbricati ad uso abitativo (Cass., n. 5749/2018). In ogni caso, la determinazione del valore dell’immobile e, conseguentemente, della base imponibile va effettuata con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’usucapione (Cass., n. 5590/2003; Cass., n. 23580/2015); che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto di far riferimento – per la determinazione del valore dell’immobile attualizzato al momento della decisione – al prezzo indicato in una scrittura privata di compravendita a favore dell’usucapiente, la cui rilevanza era limitata alla sola individuazione del dies a quo del possesso ad usucapionem (non anche ai fini del trasferimento della proprietà);

che con riguardo al secondo motivo, i fatti di causa sono accertati dalla gravata sentenza e non contestati, né il ricorrente -ai fini dell’esaustività del ricorso- riporta i passi degli atti pregressi dove tale doglianza è stata posta, onde consentire a questa Suprema Corte di legittimità la verifica non trattarsi di motivo nuovo, inammissibilmente proposto per la prima volta in questa sede.

che, pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere respinto;

che non vi è ragione di pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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