Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7006 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/03/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 25/03/2011), n.7006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LUSIFIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 5, presso lo studio

dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANCARLO PETRINI, giusta procura speciale

atto notar CARLO SCOLA di BIELLA del 13/12/10, rep. 92286;

– ricorrente –

contro

L.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO

50, presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/07/2007 r.g.n. 527/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ROBERTO MASTROSANTI;

udito l’Avvocato SAVINA BOMBOI per delega BRUNO COSSU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Biella, L.M.G. conveniva in giudizio la società Lusifil s.r.l. esponendo che:

era stata dipendente della convenuta società dal 4 settembre 1999 al 2 novembre 2004, con inquadramento a 3^ livello del CCNL tessile, e mansioni di operaia cardatrice;

era stata assente dal lavoro per maternità, fruendo dell’intero periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, ed era rientrata al lavoro il 3 luglio 2004;

al rientro, in un primo momento, il datore di lavoro le aveva imposto di fruire delle ferie, poi l’aveva collocata in cassa integrazione guadagni per il mese di settembre e parte del mese di ottobre, venendo impiegata, per una ventina di giorni, nella sostituzione di una collega assente per malattia;

infine, con lettera del 30 ottobre 2004, ricevuta il 2 novembre 2004, era stata licenziata con provvedimento riferito alla fattispecie del giustificato motivo soggettivo.

La ricorrente, pertanto, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del licenziamento D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 54, comma 6, in quanto causato dalla domanda di congedo per maternità, ed L. n. 125 del 1991, ex art. 4, comma 2 quater,in quanto discriminatorio.

Formulava, in via conclusiva, le richieste riferite alla tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18. In subordine, prospettava le stesse conclusioni sul presupposto dell’insussistenza delle ragioni tecnico organizzative poste alla base del provvedimento espulsivo.

2. Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il motivo di impugnazione subordinato; annullava il licenziamento in quanto intimato senza giusta causa o giustificato motivo; condannava la società convenuta alla reintegrazione della L., nonchè al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, liquidati in nove mensilità della retribuzione globale oltre accessori e spese legali.

3. La società Lusifil s.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 937 del 2007, rigettava l’appello.

5. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza la società Lusifil s.r.l,, prospettando due motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso L.M.G., che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società Lusifil s.r.l.

prospetta il vizio di violazione di legge in relazione alla L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, e alla L. n. 108 del 1990, art. 18, nonchè il vizio di insufficiente motivazione, in relazione al giustificato motivo oggettivo del licenziamento.

In ordine al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se in relazione alla L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5, il giustificato motivo oggettivo per ragioni inerenti l’attività produttiva, che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro, può essere concretizzato dalla contrazione non temporanea della produzione e del fatturato aziendale, unitamente ad altre circostanze quali la riduzione di orario – anche se attuata in epoca immediatamente successiva al licenziamento in questione – l’annuncio di una procedura di riduzione di personale, la mancata sostituzione di tutti i soggetti che hanno cessato l’attività presso l’azienda, l’inesistenza di nuove assunzioni successive al licenziamento; se nella prospettata situazione, la scelta di procedere alla ristrutturazione è una libera valutazione dell’imprenditore così come la individuazione dei soggetti da licenziare.

2. Il motivo non è fondato.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge, infatti, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394 del 2010).

Il motivo di impugnazione prospettato dalla ricorrente impinge proprio la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice dell’appello.

Sotto detto profilo del vizio motivazionale, tuttavia, la ricorrente si limita a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice del merito, mentre secondo giurisprudenza unanime di questa Corte il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può’ proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (Cass. n. 6064 del 2008). In caso contrario, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità’ del giudizio di cassazione.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello con motivazione congrua, logica e circostanziata, ha ritenuto la mancanza di contestualità tra il licenziamento in questione ed il riassetto organizzativo indicato dall’azienda.

Ed infatti, come la Corte ha più volte affermato (Cass. n. 21282 del 2006, n. 12514 del 2004), il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, L. 15 luglio 1966, ex art. 3, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento della attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento del profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo – organizzativo e non ad un mero incremento dei profitti e che dimostri, inoltre, la impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso con l’affidamento di altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.

3. Con il secondo motivo di ricorso è stato prospettato il vizio di violazione di legge in relazione alla L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3 e 5 e alla L. n. 108 del 1990, art. 18 all’art. 2697 c.c., nonchè vizio di insufficiente motivazione.

Il motivo non è fondato in ragione delle medesime considerazioni sopra esposte.

Anche in questo caso, la ricorrente, nell’affermare che la prova della sussistenza del giustificato motivo risulta confermata da testi ed anche avvalorata da una serie di altre circostanze, documentali e testimoniali, si limita a prospettare una ipotetica diversa valutazione del quadro probatorio, a fronte di un percorso motivazionale del giudice dell’appello logico e che evidenzia una congruente valutazione delle risultanze istruttorie (la Corte d’Appello mette in evidenza, tra l’altro, il carattere generico e informale dei prospetti relativi al prodotto venduto negli anni 2003 e 2004; l’inconferenza delle intervenute dimissioni di alcuni lavoratori, in ragione della possibile pluralità di motivi a base delle stesse e dell’arco temporale in cui si erano verificate; il mutamento dell’orario di lavoro in epoca successiva al licenziamento;

la quasi contestualità, rispetto al licenziamento, della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di un lavoratore inquadrato nello stesso livello della L.).

4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2500 per onorari oltre esborsi in Euro 15,00, IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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