Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7006 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. un., 24/03/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 24/03/2010), n.7006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

Comune di Gallipoli, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria

2, presso lo studio dell’avv. A. Placidi, rappresentato e difeso per

procura in atti dall’avv. Quinto Pietro;

– ricorrente –

contro

Kaje Kora srl, elettivamente domiciliata in Roma, corso Rinascimento

11, presso lo studio dell’avv. Pellegrino Gianluigi, che la

rappresenta e difende per mandato in atti;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/3/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria dell’Avvocato Generale Dott. Antonio Martone,

che ha concluso per la dichiarazione del difetto assoluto di

giurisdizione.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con ricorso iscritto al NRG 1068/2006, la srl Kafcè Kora ha chiesto al TAR Puglia l’annullamento degli atti della conferenza di servizi preordinata all’istituzione, con legge regionale, del parco naturale ” (OMISSIS)”, nonchè di tutti gli altri atti connessi, consequenziali e presupposti;

che si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e il Comune di Gallipoli, che successivamente ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c. per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione dell’AGA, stante l’assoluta insindacabilità di provvedimenti interni ad una procedura di formazione di atti aventi forza di legge; che la Kafè Kora ha depositato controricorso, con il quale ha sostenuto la infondatezza della tesi di controparte ed, ancor prima, la inammissibilità del regolamento per l’esistenza di un precedente giudicato sulla natura amministrativa degli atti impugnati; che il PG ha dal canto suo concluso per la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione;

che con ordinanza 2008/2439, pronunciata in causa analoga alla presente, queste Sezioni Unite hanno stabilito che “gli atti della fase di formazione della legge regionale (nella specie, delibera di giunta regionale di approvazione di uno schema di disegno di legge in materia di istituzione di parchi naturali), in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa della regione sono sottratti al sindacato giurisdizionale sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, potendo gli interessati ricorrere solo contro atti amministrativi emessi in attuazione della legge medesima e, in quella sede, denunciare vizi degli atti formativi dell’indicato procedimento legislativo, al fine di eccepire la questione di legittimità costituzionale ove siano ravvisabili violazioni dei principi costituzionali concernenti i limiti e le forme di esplicazione della potestà legislativa regionale”;

che il principio è stato ribadito da C. Cass. SU 2009/22233, emessa questa volta con riferimento all’impugnazione degli atti della conferenza di servizi preordinata all’emanazione, da parte della Regione Puglia, della legge per l’istituzione del parco (OMISSIS);

che non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dal predetto indirizzo e rilevato, altresì, che il giudicato invocato da parte controricorrente si sarebbe formato in un distinto processo fra parti diverse, va dichiarato, previo riconoscimento dell’ammissibilità del ricorso del Comune di Gallipoli, il difetto assoluto di giurisdizione sulla controversia promossa dalla Kafè Kora;

che avuto riguardo alla data di proposizione della causa di merito ed all’epoca delle predette pronunce, stimasi congruo compensare le spese dell’intero giudizio fra le parti.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto assoluto di giurisdizione e compensa le spese dell’intero giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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