Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7006 del 03/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26626-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
O.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VINCENZO TARANTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2350/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 24/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere MARCELLO MARIA
FRACANZANI.
Fatto
RILEVATO
che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia – Catania che ha confermato la pronuncia della C1P di Ragusa, ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione a seguito di “redditometro”;
che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza;
che con il primo motivo di profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione;
che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6;
che, quanto al primo motivo: Si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (tra le tante: Cass., n. 13248/2020; Cass., n. 8400/2021; Cass., n. 9288/2021; Cass., n. 9627/2021);
che, nella specie, si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’inadeguata esposizione delle ragioni sottese al parziale rigetto dell’appello dell’amministrazione finanziaria (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto. Invero, la motivazione si risolve in un’ampia analisi della disciplina normativa (col richiamo a precedenti giurisprudenziali) senza alcun esame della relativa attinenza ed incidenza sulla fattispecie concreta, che, peraltro, nemmeno è stata menzionata (per quanto in forma sintetica) nell’illustrazione degli antefatti processuali;
che il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia – Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022