Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7005 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.17/03/2017), n. 7005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28422/2015 proposto da:
F.A., B.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIAFFREDO
PEIRONE;
– ricorrenti –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SAVINO PENE’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1121/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 10/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– F.A. e B.A. propongono due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta nei loro confronti da M.A., condannandoli a consentire l’esercizio della servitù di passaggio gravante sul loro fondo a vantaggio del fondo dell’attore;
– M.A. resiste con controricorso;
– i ricorrenti hanno depositato memoria;
Atteso che:
– entrambi i motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, e 5) sono inammissibili, risolvendosi in censure di merito relative alla interpretazione di atti negoziali (il rogito Z. del (OMISSIS) e il rogito L. del (OMISSIS)), la quale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – non risultano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. e la motivazione della sentenza impugnata (nella specie esaustiva: cfr. p. 16-22) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010).
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi e risolvendosi in doglianze di merito circa la ricostruzione della volontà negoziale dei soggetti che presero parte agli atti sopra citati;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017