Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7005 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25321/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione e in fallimento, in persona del

curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro

della Valle n. 2, presso lo studio dell’avv. Ciro Papale, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 96/35/13, depositata il 18 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 96/35/13 del 18/03/2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione e in fallimento (di seguito ((OMISSIS)) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 07/11/11, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento a fini IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2000;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato emesso, sul presupposto della complessiva inattendibilità delle scritture contabili, in applicazione del metodo analitico-induttivo di determinazione dei ricavi;

1.2. la CTR respingeva l’appello di (OMISSIS) evidenziando che: a) l’avviso di accertamento era stato legittimamente emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), sul presupposto della inattendibilità della contabilità aziendale e dell’antieconomicità della gestione; b) la società non aveva presentato, nemmeno in giudizio, la prova contraria di quanto accertato dall’Ufficio, senza che possa rilevare la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;

2. avverso la sentenza della CTR (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza per carenza di motivazione su alcune eccezioni proposte dalla società contribuente;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. va prima di tutto rilevato che la ricorrente sembra sollevare un vizio di omessa pronuncia, rilevabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

2.2. orbene, pur volendosi riqualificare in questa sede il motivo proposto come vizio di motivazione, deve osservarsi che “affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività” (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013);

2.3. in proposito, i rilievi formulati da Bravitalia sono del tutto generici in quanto si afferma che la CTR “non motiva in merito alle eccezioni sulla carenza o assenza di motivazione oltre alle violazioni di legge per eccesso di potere”, ma non si specifica in quali atti tali motivi sono stati formulati e in che termini specifici, effettuando le opportune trascrizioni e allegazioni, con conseguente violazione del pricipio di autosufficienza (cfr. Cass. n. 14784 del 15/07/2015; Cass. n. 18679 del 27/07/2017; Cass. n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016);

2.4. si noti che la genericità dei riferimenti (e, di conseguenza, il palese difetto di specificità) esclude l’ammissibilità del motivo anche qualora la ricorrente abbia voluto contestare il difetto assoluto di motivazione in ordine alle censure asseritamente formulate in primo grado e in appello;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendosi la CTR soffermata su alcune questioni di diritto poste alla sua attenzione (carenza assoluta di motivazione; eccesso di potere, illegittima utilizzazione di criteri di determinazione induttiva del reddito, utilizzo di medie di settore non valide, violazione del principio del contraddittorio), rendendo una motivazione solo apparente;

4. il motivo è inammissibile essenzialmente per ragioni analoghe a quelle già illustrate con riferimento al motivo che precede;

4.1. va subito evidenziato che le censure sono riconducibili non tanto alla denunciata violazione di legge, ma alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

4.2. tuttavia, pur volendo riqualificare il motivo ai sensi di quest’ultima disposizione, va, comunque, evidenziato che, “l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso” (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 21621 del 16/10/2007; Cass. n. 20405 del 20/09/2006);

4.3. nel caso di specie, il motivo proposto contiene censure del tutto generiche, difettando delle necessarie trascrizioni e allegazioni degli atti in cui dette censure siano state effettivamente svolte, nel corso del giudizio di merito;

5. con il terzo, il quarto e l’ottavo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di valutare fatti essenziali ai fini del giudizio, costituiti dall’eccesso di potere in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere integrato quanto accertato dall’Ufficio (terzo motivo), dall’illegittimità del ricorso al metodo induttivo (quarto motivo) e dal generico riferimento alle medie di settore (ottavo motivo);

6. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili;

6.1. deve evidenziarsi, ancora una volta e come già segnalato con riferimento ai precedenti motivi, l’assoluto difetto di specificità delle censure, non avendo la società ricorrente effettuato le dovute e specifiche trascrizioni delle censure effettuate nei gradi precedenti e non avendo nemmeno allegato gli atti necessari alla loro intellegibilità;

7. con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine al necessario contraddittorio con il contribuente;

7.1. secondo la prospettazione di (OMISSIS), l’Ufficio non avrebbe mai instaurato un contraddittorio specifico con il contribuente, come richiesto dalla Corte di giustizia della UE, e la CTR non avrebbe mai preso in considerazione le specifiche censure della società contribuente sul punto;

8. il motivo è inammissibile;

8.1. la CTR dà atto, in più parti della sentenza impugnata, della esistenza di un contraddittorio con la società contribuente, sicchè il motivo si appalesa del tutto generico perchè non chiarisce quali siano le questioni rilevanti in ordine alle quali il menzionato contraddittorio non sarebbe stato instaurato, nè specifica (con particolare riferimento all’IVA) in che modo la regolare instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto condurre ad una diversa determinazione dell’Ufficio (ci si riferisce alla cd. prova di resistenza: si veda, per tutte, Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015);

8.2. va, peraltro, evidenziato che ogni questione relativa al difetto di instaurazione del contraddittorio integra una violazione di legge e non già un vizio di motivazione, così come proposto;

9. con il sesto motivo si contesta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per palese contraddittorietà della motivazione con riferimento alla capitalizzazione dei costi e alla ritenuta antieconomicità della gestione;

10. il motivo è inammissibile;

10.1. la censura integra un vizio di motivazione e non già un vizio procedimentale;

10.2. in ogni caso, nella prospettazione della ricorrente la motivazione non è contraddittoria ma, al limite, erronea o insufficiente e la censura si rivelerebbe, anche sotto questo profilo, inammissibile in ragione dell’applicabilità, nella specie, della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

11. con il settimo motivo di ricorso Bravitalia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per avere la CTR integrato la motivazione dell’avviso di accertamento, in origine assolutamente carente;

12. il motivo è ancora una volta inammissibile;

12.1. a parte ogni considerazione sulla assoluta genericità della censura, la ricorrente non ha nè trascritto nè allegato l’avviso di accertamento alla cui motivazione si fa riferimento, sicchè la contestazione difetta totalmente di specificità, dovendosi richiamare in questa sede i principi già enunciati con riferimento ai primi due motivi di ricorso;

13. in conclusione, il ricorso è complessivamente inammissibile e va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di oltre Euro 371.000,00;

13.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.800,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA