Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7005 del 03/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23636-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO
BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO A. JACCHIA, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA
TERRANOVA, DANIELA AGNELLO, FABIO FERRARO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
– intimati –
avverso la sentenza n. 2178/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 06/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere MARCELLO MARIA
FRACANZANI.
Fatto
RILEVATO
che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania – Salerno che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Salerno, ove erano state rigettate le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione di costi indeducibili riguardanti attività illecite di gestione corse;
che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale;
che, in prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso principale è affidato ad unico motivo di doglianza;
che con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, sulla indeducibilità dei costi da reato, nonché art. 2697 c.c.;
che, quanto all’unico motivo: In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, (nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. in L. n. 44 del 2012), norma integrante ius superveniens astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo (Cass., n. 31789/2019; Cass., n. 9077/2021);
che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, ritenendo che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari non integrasse una forma di esercizio dell’azione penale e, quindi, non giustificasse l’indeducibilità dei costi e delle spese;
che, anche in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8999/2009 dev’esser esaminato ora il ricorso incidentale autonomo, affidato a cinque motivi;
che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il terzo motivo del ricorso: la causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014).
che, con il terzo motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ex art. 360, n. 4, per motivazione omessa o apparente sulla questione riproposta come motivo di appello della nullità dell’atto impositivo perché non emesso in formato digitale, assolvendo il motivo i requisiti dell’autosufficienza per riportare i passi degli atti processuali ove la questione era stata posta al collegio di seconde cure (cfr. p. 7, par. 11, lett. c) del ricorso incidentale);
che, pertanto, il ricorso principale è infondato e dev’essere respinto, mentre quello incidentale è fondato in relazione al terzo motivo;
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR per la Campania – Salerno, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022