Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7004 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7004 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9064-2013 proposto da:
GIOTTA

PIETRO

GTTPTR27T18H096Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso
lo studio dell’avvocato COSTANTINO FERONI, rappresentato
e difeso dall’avvocato BARILE GIUSEPPE, giusta procura
speciale a margine del ricorso per revocazione;
– ricorrente contro

2014
2011

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 25/03/2014

avverso la sentenza n. 17691/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE del 19.7.2012, depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/03/2014 dal Presidente Relatore Dott.

LUIGI PICCIALLI.

r.g. n 9064.13

FATTO e DIRITTO ‘
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex artt. 391 bis in rel. 380 bis c.p.c.del
28.10.2013.

“Pietro Giotta ricorre per revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.pc.,avverso la sentenza n.

delle Finanze,è stato cassato senza rinvio il decreto della Corte d’Appello di Lecce n.
753/2011, che aveva accolto la sua domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001,per
irragionevole durata di un giudizio iniziato nel febbraio 1985 presso la Commissione
Tributaria di I grado di Bari e concluso,con sentenza del 30. 12.2009,presso quella Centrale.
Il ricorrente denuncia due errori percettivi di questa Corte, inducenti alla declaratoria
d’inammissibilità della domanda di equa riparazione, perché non proposta nei confronti
dell’amministrazione legittimata, consistiti : 1 ) nell’aver ritenuto che con un primo, di tre
motivi, del ricorso erariale fosse stata dedotta la “violazione e falsa applicazione dell’art.
291 c.p.c. “,per inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo al non legittimato
Ministero della Giustizia, mentre invece tale motivo non risultava proposto nel ricorso di
legittimità, che ne conteneva soltanto due, diversamente titolati; 2) nell ‘aver supposto che il
ricorso contenente la domanda di equa riparazione fosse diretto contro il Ministero della
Giustizia, mentre invece risultava per tabulas proposto ed intestato contro quello, legittimato
passivo, dell ‘Economia e delle Finanze.
Il ricorso per revocazione, cui ha resistito la controricorrente amministrazione finanziaria, ad
avviso del relatore,fatto salvo l’esame della relativa fondatezza (avuto riguardo alla
eventuale decisività degli errori) da compiersi nella successiva fase ,si prospetta
ammissibile.
Dall’esame degli atti del processo in questione, si rileva infatti:

1

17691/2012 di questa Corte,con la quale,a seguito di ricorso del Ministero dell’Economia e

a) che effettiva1nente il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze non
conteneva tre motivi, ma solo due, nessuno dei quali espressamente deducente la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 219 c.p.c;se tale svista sia stata decisiva
(considerata la possibilità di rilievo di ufficio dell’ eventuale inammissibilità per
difetto di legittimazione passiva) è questione che si rimette al collegio;

dell’Economia e delle Finanze, ma tuttavia la relativa notificazione, eseguita presso
l’avvocatura erariale, menzionava quale destinatario il Ministero della
Giustizia,sicchè la Corte d’Appell delr 7.2.2011,a seguito di scioglimento di riserva
(f ) emiALftian,
assunta il 18. L2OM7ftò1mi iuova udienza per il 19.4.2011,disponendo la nuova
notifica,poi eseguita,al legittimato Ministero dell’Economia e delle Finanze;anche a
tale riguardo,si ritiene opportuna una pronunzia del collegio in ordine alla
sussistenza o meno dell ‘errore, alla natura dello stesso ed alla relativa incidenza ai
fini del giudizio.
Allo stato,dunque,si propone dichiarare il ricorso ammissibile e rimettersi gli atti,per quanto
di ulteriore competenza, alla seconda sezione.”
Tanto premesso,all’esito dell’odierna udienza camerale il collegio,ritenuta la condivisibilità
delle ragioni esposte nella riportata proposta,esaminata la memoria depositata per conto del
controricorrente ministero,rilevato che con la stessa vengono formulate questioni,in ordine
alla decisività degli errori evidenziati dal relatore,che non inficiano l’ammissibilità del
ricorso per revocazione,attenendo invece alla concreta fondatezza dello stesso,che secondo il
modulo processuale delineato dall’art. 391 bis,co 2 e 3,c.p.c.,va valutata nella seconda fase
del giudizio,in pubblica udienza;
P.Q.M.
dichiara il ricorso ammissibile e rinvia per l’ulteriore corso alla pu blica udienza.
Così deciso in Roma il 4 marzo 2014.

Il Pr

b) che, in realtà, il ricorso introduttivo di merito risultava intestato contro il Ministero

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