Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7004 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 7004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26077/2015 proposto da:

R.V., R.M.R., R.G., RUSSO VI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO ALBERTO AZUNI 9,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ANDREOLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato IGNAZIO CAMMALLERI;

– ricorrenti –

contro

L.G.A., L.G.F., LO.GR.FR.,

L.G.G., L.B.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato AGOSTINO LOMBARDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1071/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– i ricorrenti propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di negatoria servitutis da essi proposta nei confronti di L.G.G. ed ha accolto la domanda riconvenzionale da costui proposta, accertando l’avvenuto acquisto per usucapione da parte del convenuto della servitù di passaggio sulla stradella interpoderale di proprietà attorea;

– gli eredi di L.G.G., resistono con controricorso;

Atteso che:

– il primo e il terzo motivo (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), relativi al requisito dell’apparenza della servitù di passaggio, sono manifestamente fondati, dovendosi considerare che – secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio “il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che non è al riguardo sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù” (Sez. 2, n. 13238 del 31/05/2010; Sez. 2, n. 2994 del 17/02/2004) e che la Corte territoriale non ha motivato in ordine alla sussistenza, sulla stradella che attraversa il fondo degli attori, di quel necessario “quid pluris” (cancello di ingresso, apertura o altri segni materiali e visibili) rivelante in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente;

– la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio in relazione al primo e al terzo motivo di ricorso;

– il secondo e il quarto motivo rimangono assorbiti;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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