Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7004 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21269/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in Roma, Corso d’Italia n.

19, presso lo studio dell’avv. Franco Paparella, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avv. Andrea Parlato giusta procura speciale

a in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 29/29/13, depositata il 4 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 29/29/13 del 04/02/2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da R.S. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo (di seguito CTP) n. 231/07/11, la quale aveva respinto il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento a fini IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito di R.S., agente monomandatario della società editrice De Agostini;

1.2. la CTR accoglieva l’appello del contribuente evidenziando che: a) l’accertamento non era fondato su presunzioni dotate di quella gravità, precisione e concordanza idonee a legittimare la ricostruzione analitico-induttiva di attività non dichiarate, anche perchè il R. riscuoteva le rate mensili delle opere vendute e ciò gli permetteva di avere disponibilità transitorie di cassa; b) l’Ufficio si era fondato su “una sorta di “doppia presunzione”: in primo luogo considera i pagamenti fatti in contante come se fossero ricavi non dichiarati; successivamente considera i “prelevamenti” quali componenti positivi non “registrati. Quanto sopra senza minimamente argomentare i percorsi logico-giuridico che conducono all’emissione del provvedimento”; c) con riferimento, poi, alla indebita deduzione di componenti negativi di reddito (spese per carburante, spese di rappresentanza, spese per viaggi), il contribuente aveva dimostrato la riconducibilità dei costi all’attività di impresa;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. R.S. resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente sottolineata l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Avvocatura dello Stato, emergendo dal contesto del ricorso gli elementi necessari alla comprensione dei fatti di causa;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, commi 2 e 3, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo in quanto fondato sulla presunzione derivante dalla chiusura negativa del conto cassa,

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, costituito dal saldo negativo di cassa, che la sentenza impugnata ha giustificato in ragione dei rapporti intrattenuti con altra società, in palese violazione dei principi che sovraintendono ad un’ordinata contabilità;

4. i motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto involgenti questioni connesse e vanno complessivamente disattesi;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell’art. 2727 e ss. c.c. e dell’art. 2697 c.c., comma 2″ (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010);

4.2. nel caso di specie, non è dubbio che la CTR abbia errato nel ritenere che l’accertamento dell’Ufficio non sia sorretto da valida motivazione, essendo lo stesso fondato su di un elemento indiziario (la sussistenza di un conto cassa negativo) dal quale legittimamente e logicamente è stata ricavata una valutazione di inattendibilità della contabilità;

4.3. la evidenziata fondatezza del primo motivo, tuttavia, non è idonea ad inficiare la sentenza di appello, atteso che la stessa non si è limitata alla (erronea) dichiarazione di illegittimità dell’accertamento, ma ha deciso la controversia anche nel merito, dando credito alla tesi di R.S. in ordine alla formazione del saldo negativo di cassa, che sarebbe dovuta all’incasso delle rate mensili delle opere vendute e di pertinenza dell’editore;

4.4. una simile motivazione potrebbe, al limite, essere ritenuta insufficiente, ma non è certo nè apparente nè illogica o contraddittoria, sicchè non può essere censurata ai sensi del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non consente più il sindacato sulla motivazione se non quando l’anomalia motivazionale si traduca “nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

5. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo;

5.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA