Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7004 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7004 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 16668-2014 proposto da:
MORCONE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROM,A, VIA
FEDERICO ROS_,-VEZ_A 52, presso lo studio dell’avvocato VALERIO
DI ST_ASIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACINTO
MACCHIAROLA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI CAMPOBASSO;
– intimato avverso la sentenza n. 223/2014 del TRIBUNALE di
CAMPOBASSO, depositata il 10/03/2014;

Data pubblicazione: 11/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Ric. 2014 n. 16668 sez. M2 – ud. 05-11-2015
-2-

FATTO E DIRITTO
Morcone Michele propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il
Comune di Campobasso, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza
del Tribunale di Campoobasso che ha accolto l’appello del Comune respingendo
l’opposizione ad o.i. n. 620/2007 per il pagamento di curo 5183,00 sulla base di

violazione degli artt. 126 I RD 773/1931, 128 RD cit., e del d.lgs. 114/1998.
Il GP aveva accolto l’opposizione perché non si evinceva che la superficie adibita
a vendita di veicoli fosse di mq 435 anzicchè di mq 250, come prescritto
dall’autorizzazione comunale, mentre il Tribunale ha valorizzato la circostanza che
il verbale faceva riferimento all’intera area di mq 435 utilizzata per la vendita,
sebbene una parte di mq 118 fosse apparentemente delimitata da tende a
scomparsa, posto che sul lato prospiciente l’ingresso la tenda era alzata rendendo
visibile ed accessibile l’area e nella circostanza erano esposte alcune vetture.
Il ricorrente lamenta 1) vizi di motivazione, violazione di norme di diritto in
merito al vizio di illegittimità derivata dell’o.i. 2) vizi di motivazione sulla
nullità/annullabilità dei verbali; 3) vizi di motivazione in ordine alla mancata
contestazione all’effettivo autore dell’illecito
Ciò premesso si osserva:
Le censure non sono risolutive in quanto tendono a contestare un pacifico
accertamento in fatto.
Il primo motivo sembra riferito inammissibilmente alla o.i. e non alla sentenza
impugnata.
11 secondo non tiene conto che un verbale che non abbia i requisiti formali e
sostanziali prescritti vale in ogni caso come rapporto informativo ed il terzo
trascura che il Morcone era destinatario dell’autorizzazione.

accertamento della p.m. presso la GM auto De Luxe srl per tre verbali di

I dedotti vizi di motivazione non sego non sussistono trattandosi di mere
manifestazioni di dissenso rispetto ad una decisione logica e plausibile ma non sono
più proponibili ai sensi del nuovo art. 360 n. 5 cpc potendosi soltanto denunziare
l’omesso esame di fatto decisivo e controverso.
Sul punto cfr. Cass. n.8053/2014.

controparte in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex dpr
115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 5 novembre 2015.
Il consigliere estensore

il Presidente

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese, in mancanza di difese di

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