Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7004 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CALES COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI CONDOTTI, 91, presso lo studio dell’avvocato PIA MARIA BERRUTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIA DE NIGRIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8592/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.Cales Costruzioni srl in liquidazione proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio rettificava il reddito della contribuente, relativo all’anno di imposta 2012, da Euro 131.443,00 ad Euro 300.351,00, operando i recuperi di Ires Iva ed Irap.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso essendo stato l’avviso emesso in violazione del termine previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello sul presupposto che i motivi di appello erano privi di specificità. In particolare i giudici di secondo grado affermavano che le censure dell’appellante erano sovrapponibili alle argomentazioni difensive spiegate nelle controdeduzioni svolte nel giudizio di primo grado e non contenevano specifiche critiche alle motivazioni della sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente ha depositato controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTR ha errato nel ritenere non specifiche le precise e circostanziate critiche mosse alla sentenza attraverso i motivi di appello..

2 Il primo motivo è fondato.

2.1 In tema di specificità dei motivi di appello questa Corte ha affermato che “la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Ciò in quanto nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione” (cfr. Cass. n. 12485/2019, n. 707/2019; n. 20379 /2017).

2.2 E’ stato inoltre precisato che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr. Cass. n. 1200/16, n. 14908/14, n. 13182/18, n. 13183/18, n. 30525/2018)”.

2.3 Ne consegue che se non può affermarsi l’inammissibilità dell’appello per aver il contribuente riproposto gli argomenti già svolti nel giudizio di primo grado, considerato che essi si ponevano in contrasto con le statuizioni della sentenza impugnata e ne costituivano implicita critica ad analoghe conclusioni deve pervenirsi allorquando è l’Ufficio che ripropone con l’appello le medesime argomentazioni svolte nelle controdeduzioni nel giudizio di primo grado.

2.4 Ciò premesso, va rilevato come l’esame dei motivi di appello, riprodotti dall’Amministrazione in ossequio al principio di autosufficienza nel corpo del ricorso, consente di ritenere che l’appellante abbia mosso alla sentenza specifiche ed esplicite critiche sia pur basate su argomenti difensivi già spesi nel primo grado giudizio.

2.5 La CTR nel ritenere privi di specificità i motivi di appello si è discostata dai principi giurisprudenziali sopra passati in rassegna.

3. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania affinché esamini nel merito i motivi di appello dell’Agenzia delle Entrate e provveda alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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