Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7003 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13828/2013 R.G. proposto da:

Villaverde s.a.s. di F.S., F.S. e

G.N., elettivamente domiciliati in Roma, via Gregorio VII n. 186,

presso lo studio dell’avv. Sabrina Mariani, che li rappresenta e

difende unitamente all’avv. Anna Bandiera giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 62/43/12, depositata l’11 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 62/43/12 dell’11/04/2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 133/07/10, la quale aveva accolto il ricorso di Villaverde s.a.s. di F.S. e dei soci F.S. e G.N. avverso tre avvisi di accertamento, l’uno a fini IRAP e IVA (nei confronti della società) e gli altri a fini IRPEF (nei confronti dei soci), imposte relative all’anno 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato emesso, a seguito del riscontro di numerose irregolarità, in applicazione del metodo analitico-induttivo di determinazione dei ricavi;

1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) erano state riscontrate numerose irregolarità che avevano indotto l’Ufficio “a ritenere che la situazione economico finanziaria della società non fosse quella rappresentata contabilmente”; b) in particolare, i verificatori avevano accertato un uso anomalo del POS e l’acquisto di merce senza fattura; c) il processo verbale di constatazione dimostra che si era tenuto conto degli scarti e degli interscambi dei prodotti utilizzati e che era stata accertata la presenza di lavoratori irregolari;

2. avverso la sentenza della CTR Villaverde s.a.s. e soci proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso Villaverde s.a.s. e soci deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 e dell’art. 2729 c.c. del 1972, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la corretta applicazione del metodo analitico-induttivo in sede di accertamento, senza fondare il giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità su validi elementi indiziari;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. la CTR ha fondato il proprio convincimento in ordine alla legittimità del metodo analitico-induttivo applicato dall’Ufficio in ragione della sostanziale inattendibilità della contabilità derivante da alcuni elementi indiziari (secondo quanto indicato nello stesso motivo di ricorso: non corrispondenza tra il pagamento a mezzo POS e scontrini/ricevute fiscali; mancanza delle fatture di acquisto per alcuni prodotti; campi erroneamente compilati nel modello concernente gli studi di settore; volume d’affari inadeguato al contesto di operatività; presenza di lavoratori irregolari);

2.2. i ricorrenti, effettuando una valutazione parcellizzata dei singoli elementi indiziari senza considerarli nel loro complesso, tentano di infirmare la validità degli stessi, surrettiziamente sostituendo alla ricostruzione della CTR una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità in quanto involgente il merito della controversia, che non può essere messo in discussione deducendo un vizio di violazione di legge;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, evidenziando che il giudice di appello non avrebbe indicato le ragioni per le quali la sentenza di primo grado sarebbe erronea, rendendo una motivazione del tutto apparente, così impedendo qualsiasi controllo sul processo logico-giuridico che lo avrebbe condotto a prendere la decisione impugnata;

4. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

4.2. nel caso di specie, il giudice di appello ha indicato chiaramente le ragioni della corretta utilizzazione, da parte dell’Ufficio, del metodo di accertamento analitico-induttivo, così ritenendo la non condivisibilità dell’operato del giudice di primo grado e la correttezza delle conclusioni dell’Ufficio;

4.3. trattasi di motivazione non certo apparente (di qui l’infondatezza del motivo) e, sotto il profilo dell’insufficienza, la ricorrente non indica, con specifico riferimento alla documentazione prodotta, gli elementi che non sarebbero stati valutati o che sarebbero stati valutati erroneamente dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità della censura;

5. con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione, rispettivamente, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’Ufficio avrebbe erroneamente proceduto al recupero a tassazione di costi non inerenti relativi a mezzi di trasporto e al recupero dell’IVA dovuta sulle somministrazioni consumate all’interno del locale;

6. i motivi sono inammissibili;

6.1. la sentenza della CTR non fa menzione delle questioni evidenziate dai ricorrenti, sicchè i motivi, che denunciano una violazione di legge (e non già una omessa pronuncia) non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 86.354,00;

7.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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