Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7003 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 7003 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 15985-2014 proposto da:
BON_AIUTI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO BONAIUTI, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di MONTONE;
– intimato avverso la sentenza n. 1628/2013 del TRIBUNALE di PERUGIA,
depositata 1’11/12/2013;

Data pubblicazione: 11/04/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO

CORRENTI.

Ric. 2014 n. 15985 sez. M2 – uci, 05-11-2015
-2-

FATTO E DIRITTO
Bonaiuti Paolo propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il
Comune di Montone, che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del
Tribunale di Perugia che ha confermato l’ordinanza decisoria 23.1.2006 per
violazione da parte dell’ignoto conducente dell’art 142 VIII cds e quale

trenta giorni il nominativo e la patente del conducente.
La sentenza impugnata, riformando la decisione del GP che aveva rilevato la
notifica del verbale oltre 150 giorni dall’accertamento, ha stabilito che
l’invito/ordine di comunicare i dati del conducente non è vincolato a termini di
legge costituendo atto autonomo con riferimento al quale possono anche dedursi
circostanze impeditive fermo restando che l’inerzia costituisce illecito omissivo.
Il ricorrente lamenta 1) violazione della legge 689/1981 in ordine al rapporto tra
sanzione principale ed accessoria ed invoca Cass. 20.5.2011 n. 11185.
La censura va accolta avendo questa Suprema Corte con la citata sentenza sancito
che, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va
esclusa la sussistenza dell’obbligo di comunicare gli estremi del conducente.
Del resto la tempestività della contestazione obbedisce alla ratio di porre il
destinatario in condizione di difendersi, ovvio essendo che con il trascorrere del
tempo i ricordi diventano evanescenti.
Donde l’accoglimento del ricorso con cassazione della decisione e pronunzia nel
merito con annullamento della ordinanza.
L’applicazione di un principio affermato nelle more giustifica la compensazione
delle spese dell’intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI

responsabile in solido con lo stesso della infrazione con invito a comunicare entro

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito
annulla l’ordinanza.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Roma 5 novembre 2015.
il Presidente

,7c2,1

i

11 consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA