Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7003 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 11/03/2020), n.7003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2895-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.R., per sè e quale legale rappresentante pro tempore e

Presidente di ASSOCIAZIONE BADDIMANCA TRUST, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA P. SEGNERI, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO FASSARI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI DOMENICO PEZZATI;

– controricorrente –

contro

C.A., TRUST FILIGHEDDU;

– intimati –

avverso la sentenza n. 818/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna, meglio indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione avvisi di liquidazione per imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali, e imposta di registro anno 2013, in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalle parti negoziali), in relazione all’atto pubblico del 27 dicembre 2010 rep. 31393/172681) istitutivo del Trust “Filigheddu” da parte dei disponenti, quali stessi beneficiari, con attribuzione della carica di trustee all’associazione “Baddimanca trust”.

La questione sottoposta a guesta Corte dall’Agenzia delle Entrate con l’impugnazione dell’indicata sentenza è se le imposte ipotecarie e catastali relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in trust debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto dall’Agenzia) oppure in misura fissa (corre ritenuto dalla CTR la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall’Agenzia nei confronti del disponente).

G.R. si costituiste con controricorso per sè e nella qualità di rappresentante pro tempore e presidente dell’Associazione Baddimarca trust.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenza lamenta violazione del D.L. n. 262 del 2005, art. 2, commi 47 e 49, convertito in L. n. 286 del 2006; del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 5; del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, per avere la CTR assoggettato l’atto istitutivo del trust all’imposta in misura fissa anazichè proporzionale.

2. Il motivo non è fondato.

3. Va premesso che l’istituto del trust, riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la L. n. 364 del 1989, è stato oggetto di plurime decisioni questa Corte, che hanno evidenziato il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, che ha legittimazione processuale e titolarità sostanziale dei rapporti giuridici che discendono da tale particolare tipo di proprietà, finalizzata alla gestione dei beni nell’interesse dei destinatari, ai quali sarà tenuto a trasferirli.

4. A seguito della reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni da parte del D.L. n. 262, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, la giurisprudenza (Cass. 5322/15) ha inizialmente ritenuto applicabile per relationem anche all’istituzione del trust l’imposta anzidetta, escludendone successivamente la tassabilità per mancanza del presupposto impositivo dell’altrui gratuito arricchimento previsto dal D.Lgs. n. 345 del 1990, art. 1, data la natura non onerosa dell’atto istitutivo del trust (rientrante nella categoria delle liberalità non donative ex art. 809 c.c.: SU n. 18832/2019).

La CTR ha precisato che i beneficiari sono individuati negli stessi disponenti ( G. e C., anche se il trustee (individuato nell’associazione “Baddimanca trust”) può nominare altri e diversi beneficiari; ed ha altresì utilmente richiamato la sentenza di questa Corte (n. 21614/2016) relativa a fattispecie di trust non autodichiarato, ove è affermato che l’atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l’effetto traslativo, che ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, costituisce il presupposto di applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, avendo avuto invece un effetto “segregativo” (del patrimonio trasmesso al trustee, che non si confonde coi beni di quest’ultimo e non è aggredibie dai suoi creditori personali).

Sul tema e stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che “è illogico” ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in trust, perchè a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario, e solo temporaneo) mentre il trasferimento definitivo di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario (così Cass., n. 25478/2015; negli stessi termini n. 25479/2015, n. 25480/2015, 975/2018 e n. 13141/2018; da ultimo Cass. n. 15456/2019).

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sul tema.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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