Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7003 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 03/03/2022), n.7003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25705-2020 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEDILUCO, 9,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 358/11/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 16/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di iscrizione ipotecaria per la riscossione di tributi locali relativa all’anno d’imposta 2013;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l’appello affermando che l’appellante ha mancato di censurare l’impugnata sentenza nel punto in cui la stessa ha risolto la controversia, sicché il gravame non può essere accolto: in particolare, mentre la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di costituzione nei termini, l’appellante mancava di censurarne l’argomento decidente (tardiva costituzione del ricorrente, oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22), al riguardo deducendo soltanto che “all’atto della costituzione esso appellante ha depositato telematicamente tutta la documentazione relativa al contenzioso”;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva con controricorso e la regione Calabria non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia omessa, apparente e/o inesistente motivazione in quanto la sentenza impugnata ha omesso di considerare che altra parte della lite è la regione Calabria, nei confronti della quale la parte contribuente aveva sollevato il vizio di mancata notifica del provvedimento originario emanato dalla stessa Regione perché effettuato tramite PEC ad un indirizzo errato e nel giudizio di primo grado la regione Calabria non solo è rimasta contumace ma non ha effettuato nessuna produzione documentale.

Il motivo di impugnazione è inammissibile sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sia per difetto di autosufficienza.

Secondo questa Corte, infatti:

e’ inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021; Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007).

Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della Commissione Tributaria Regionale concerne la circostanza che la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di costituzione nei termini, mentre l’appellante mancava di censurarne l’argomento decidente (tardiva costituzione del ricorrente, oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22), il motivo di impugnazione della parte contribuente è invece incentrato, mediante una ricostruzione dei fatti apodittica e quindi carente dal punto di vista del rispetto del principio di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. n. 28072 e n. 24048 del 2021), sul fatto che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che altra parte della lite è la regione Calabria (rimasta contumace in tutti i gradi di giudizio), nei confronti della quale la parte contribuente aveva sollevato il vizio di mancata notifica del provvedimento originario emanato dalla stessa Regione perché effettuato tramite PEC ad un indirizzo errato e nel giudizio di primo grado la regione Calabria non solo è rimasta contumace ma non ha effettuato nessuna produzione documentale.

La parte ricorrente dunque non coglie propriamente la ratio decidendi della decisione impugnata che, di là dal dispositivo utilizzato di “rigetto”, in realtà è chiara nel ritenere che l’appello non possa essere scrutinato nel merito perché difetta di specificità nei motivi e come tale, dunque, in realtà inammissibile. La sentenza avrebbe dovuto essere semmai al più impugnata in relazione alla denuncia della violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53), per nullità del procedimento con riferimento al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Pertanto, ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate segue la soccombenza mentre nulla va statuito nei confronti della regione Calabria, non essendosi quest’ultima costituita.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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