Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7002 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 25/03/2011), n.7002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato CAMPIONE

FRANCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.L., M.G., M.R., M.

P.;

– intimati –

sul ricorso 29639-2005 proposto da:

M.P. (OMISSIS), M.R.

(OMISSIS), B.L. (OMISSIS), M.

G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SICILIA 169, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI LELIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANGIUS LUCIO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3688/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Amedeo Besi con delega depositata in udienza

dell’Avv. Lucio Angius difensore dei resistenti che ha chiesto di

riportarsi agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. conveniva in giudizio M.G., M. P., M.R. e B.L., esponendo che il primo, avuta in appalto la costruzione di una villa, si era roso inadempiente non realizzando l’opera a regola d’arte con la concorrente responsabilità del B. quale direttore dei lavori:

che, dopo la risoluzione del contratto e l’inizio della vertenza giudiziaria con la proporzione del ricorso per accertamento tecnico preventivo, il M. aveva donato i cespiti di sua proprietà ai propri figli depauperando in tal modo la garanzia patrimoniale di essa creditrice. La M. chiedeva quindi la condanna di M.G. e di B.L. al risarcimento dei danni nonchè la revoca ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione stipulato in frode alle proprie ragioni.

Il B. si costituiva ed eccepiva di non aver svolto le mansioni di direttore dei lavori essendosi limitato a redigere il progetto di variante in corso d’opera.

Il M. costituitosi, nega l’adempimento e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento delle opere eseguite extra contratto e contestava unitamente ai propri figli, il fondamento dell’azione revocatoria.

Con sentenza 22/8/2000 l’adito tribunale di Viterbo condannava il B. e M.G. al pagamento in solido di L. 29.861.000 in favore della M. e revocava nei confronti dell’attrice l’atto di donazione in questione.

Avverso la detta sentenza i soccombenti proponevano appello al quale resisteva la M. che, in via incidentale, insisteva per il rimborso della spese del procedimento di a.t.p. e per la rivalutazione monetaria del credito.

Con sentenza 29/10/2002 la corte di appello di Roma: a) definitivamente pronunciando rigettava, in riforma dell’impugnata decisione, la domanda proposta nei confronti del B.; b) condannava l’appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado: c) non definitivamente pronunciando rigettava l’appello proposto dai M. in ordine alla domanda revocatomi avanzata dalla M. e rimetteva la causa in istruttoria per la decisione sull’appello principale in ordine ai risarcimento dei danni causali dall’appaltatore.

Con sentenza definitiva 2/9/2004 pronunciata tra i M. e la M. – la corte di appello: a) accoglieva parzialmente il gravame proposto da M.G. e, per l’effetto, riduceva ad L. 9.511.424 la somma dovuta dall’appellante alla M.; b) accoglieva parzialmente l’appello della M. e, per l’effetto, condannava il M. al pagamento delle spese del procedimento di a.t.p. liquidate in Euro 105.06; c) dichiarava interamente compensale tra le parti le spese del giudizio di appello.

Con la prima sentenza la corte di merito osservava: che l’appello proposto dal B., incentrato sul diniego di aver svolto l’attività di direttore dei lavori, era fondalo: che, anche a prescindere dalla mancanza di prova scritta del conferimento dell’incarico, emergeva dalla documentazione prodotta e dagli stessi scritti difensivi della M. una continua incertezza sull’identità del presumo direttore dei lavori; che la detta incertezza non era certo dissipata dalle deposizioni sulle quali il tribunale aveva sondato l’accertamento della responsabilità; che decisivo appariva il certificato 23/6/1997 del sindaco del Comune di Fabrica – con il quale si attestava la mancanza di comunicazione di inizio, della fine e del direttore dei lavori in questione, che in tale situazione non era possibile ritenere accertato il rapporto dedotto per cui la domanda della M. nei confronti del B. andava rigettata; che doveva invece essere confermata la domanda revocatoria mentre per la decisione in ordine al risarcimento dei danni causati dall’appaltatore occorreva rimettere la causa in istruttoria.

Con la sentenza definitiva la corte di appello rilevava; che, come già emerso in sede di a.t.p. i lavori effettuati dal M. sino all’uscita dal cantiere non erano stati eseguiti a regola d’arte; che era però corretto il rilievo del M. secondo cui esso appaltatore aveva comunque diritto a ricevere il compenso per i lavori eseguiti sino all’interruzione del rapporto ed immune da vizi;

che, come risultava dal detto a.t.p., al M. erano stati affidati lavori per un importo complessivo di L. 93.500.000; che fino all’uscita dal cantiere il totale dei lavori eseguiti come da contratto era pari a L. 70.765.000; che a tale importo andava aggiunto quello di L. 7.999.246 per i lavori realizzati e non previsti in contratto; che quindi i lavori eseguiti ammontavano a complessive L. 78.764.246; che per l’eliminazione dei difetti dei lavori non eseguiti a regola d’arte, secondo il consulente tecnico nominato nel corso dell’a.t.p.. occorreva una spesa pari a L. 18.500.00; che il committente aveva versato all’appaltatore L. 69.450.000; che pertanto il credito complessivo della M. era pari a L. 9.185.754, oltre interessi e rivalutazione monetaria; che alla M. andava riconosciuto anche il diritto al rimborso per le spese dell’a.t.p. pari ad Euro 1.105.06; che le spese de giudizio di appello andavano compensate tra le parti.

La cassazione delle due menzionale sentenze della corte di appello di Roma è stata chiesta da M.E. con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Hanno resistito con controricorso B.L., M.G. M.P. e M. R., M.G. ha anche proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Innanzitutto va rilevato che come sopra riportato nella parte narrativa che precede la corte di appello di Roma con la prima sentenza 29/10/2002 ha espressamente affermato di pronunciare in via definitiva con riferimento alla domanda proposta dalla M. nei confronti di B.L. giungendo alla conclusione di riformare sul punto la decisione di primo grado e di rigettare la detta domanda provvedendo altresì al governo delle spese del giudizio di primo e di secondo grado poste a carico della appellala M..

Da ciò deriva che con la detta sentenza la corse di appello ha regolato ogni possibile pendenza tra la M. ed il B. determinando la completa fuoriuscita dal processo del B. non interessato alla prosecuzione del giudizio tra le altre parti, ossia tra la M. ed i M..

Al riguardo è appena il caso di richiamare e ribadire il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui in ipotesi di cumulo di domande, anche proposte contro soggetti diversi, ove il collegio ne decida solo una od alcune e disponga l’ulteriore istruzione riguardo all’altra o alle altre, si ha una sentenza definitiva, con provvedimento sulle spese, per la causa decisa, ed una sentenza non definitiva per la causa da istruire ancora, pur in mancanza di un esplicito provvedimento di separazione. La sentenza definiti va è quella contenente un espresso provvedimento di separazione, oppure una pronuncia sulle spese la quale, potendo essere adottata solo in chiusura di processo, implica necessariamente la separazione delle cause in precedenza riunite in tali sensi, tra le tante sentenze 10/6/2005 n. 12318; 8/4/2003 n. 5456; 15/4/2002 n. 5443: 24/2/199 n. 1584).

Da quanto precede deriva l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale che si riferisce al rapporto tra la M. ed il B. definitivamente deciso con la sentenza della corte di appello 29/10/2002 che in relazione a tale rapporto è passata in giudicato non essendo stata impugnata entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c. e non essendo valida, con riferimento al capo concernente il detto rapporto, la riserva di impugnativa da parte della M.. Quest’ultima avrebbe dovuto proporre impugnativa immediata non potendo essere oggetto di riserva di impugnativa il capo della sentenza 20/10/2002 con la quale la corte di appello ha definito il rapporto processuale tra la M. ed il B..

Con il secondo motivo del ricorso principale la M. denuncia violazione degli artt. 19 e segg. c.p.c. e art. 1223 e segg. c.c. e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nel ridurre l’entità del risarcimento del danno subito da essa ricorrente da L. 28.861.000 liquidate dal tribunale a L. 9.185.754.

Ad avviso della M.: la corte di appello ha omesso di valutare le risultanze della c.t.u. disposta in primo grado con la quale era stata integrata la c.t.p.: ha erroneamente preso come punto di riferimento solo le risultanze dell’a.t.p. limitata alla individuazione ed alla descrizione dello stato dei luoghi in relazione ai lavori previsti dal contratto di appalto; ha errato nell’indicare i criteri relativi alla liquidazione della entità del disposto risarcimento per lavoro limitato alla indicata somma di L. 9.185.754 perchè, facendo riferimento alla c.t.p., ha conteggiato nelle opere realizzate dall’impresa anche quelle esistenti in loco e non previste da contratto sempre contestate da essa ricorrente per non aver mai l’appaltatore fornito la prova della loro realizzazione, prova non ravvisabile mediante le risultanze dell’a.t.p. inidonee a surrogare l’onere a carico dei resistenti non costituendo l’a.t.p. mezzo di prova.

La Corte rileva la manifesta infondatezza delle dette censure che si risolvono essenzialmente – pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione – nella pretesa di contrastare il risultato dell’attività svolta dalla corte di appello relativa alla valutazione ed all’apprezzamento delle risultanze istruttorie (in particole e principalmente relazioni dei consulenti tecnici di ufficio), attività istituzionalmente riservata al giudice del merito – al quale spetta individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le risultanze processuali controllandone l’attendibilità e la concludenza – e incensurabile in questa sede di legittimità se, come appunto nella specie sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la umiliazione delle risultanze probatorie sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto; la sentenza impugnata non e suscettibile di cassazione per il solo l’atto che gli elementi considerati dai giudice del merito siano, secondo l’opinione di parte ricorrerne, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie (relative alle relazioni dei nominati consulenti di ufficio) oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione; solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle relazioni dei consulenti di ufficio. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento dell’atto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentilo in sede di legittimità.

Con l’unico motivo dei ricorsi incidentale M.G. denuncia violazione degli artt. 1671 e 2227 c.c., deducendo che la corte di appello, pur riconoscendo il diritto di esso ricorrente a ricevere il rimborso per i lavori eseguiti ed immuni da vizi, non ha considerato, in aggiunta al relativo importo liquidato a tale titolo, l’IVA come richiesto nella memoria depositata in primo grado.

La censura è inammissibile perchè relativa ad una questione calcolo dell’IVA sulle somme riconosciute al M. per i lavori eseguiti ed immune da vizi che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che abbia formato oggetto del giudizio di appello rientrando tra le tematiche dibattute dalle parti. Lo stesso M. nel motivo di ricorso in esame ha dedotto di aver in primo grado chiesto il calcolo dell’IVA sulle somme spettantegli a titolo di compenso per i lavori eseguiti, omettendo però di fornire chiarimenti in ordine all’accoglimento o meno di tale richiesta da parte del tribunale ed alla espressa riproposizione in sede di gravame della domanda in questione.

Va inoltre aggiunto che il ricorrente incidentale ha omesso di riportare i conteggi sviluppati dalla corte di appello sulla base di quanto al riguardo contenuto nelle relazioni dei consulenti nominati nel corso dell’a.t.p. e de giudizio di primo grado in relazione all’ammontare dei lavori eseguiti come da contratto di appalto;

all’importo concernente i lavori effettuati extra contratto; al costo dei lavori necessari per eliminare i difetti ed i vizi riscontrati;

agli acconti versati dalla committente. Non è dato quindi verificare se i giudici del merito – nell’elaborare i detti conteggi – abbiano o meno tenuto conto dell’IVA con riferimento a ciascuna voce contabile.

In definitiva deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale e devono essere rigettati il secondo motivo di detto ricorso e il ricorso incidentale.

Ricorrono giusti motivi in considerazione, tra l’altro, della particolarità delle vicenda processuale e della difese come articolate dalle parti, oltre che del rigetto anche del ricorso incidentale che inducono ad operare l’integrale compensazione tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo di detto ricorso e il ricorso incidentale, compensa per intero tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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