Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7002 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 7002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23885/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DEL MONTE

61, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PENNISI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARIO BOVINA;

– ricorrente –

contro

S.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V. SISTINA

42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

MARIO BATTAGLIA e REMO DANOVI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1712/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– M.M. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che ebbe a rigettare la domanda con la quale egli aveva chiesto la condanna di S.M.P. (parte convenuta) alla reintegrazione, in suo favore, nel possesso di una porzione di terreno asseritamente occupata dalla convenuta, nonchè al risarcimento del danno;

– S.M.P. resiste con controricorso;

– il ricorrente ha depositato memoria;

Atteso che:

i due motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) sono inammissibili, in quanto pongono in discussione l’accertamento in fatto come compiuto dai giudici di merito circa la mancanza di possesso da parte dell’attore del tratto di terreno conteso e la valutazione delle prove acquisite, accertamento e valutazione delle prove che sono insindacabili in sede di legittimità, non risultando la motivazione della sentenza impugnata (con la quale i giudici esaminano sia le prove documentali che quelle orali acquisite) nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi considerare che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., U., n. 5802 del 1998);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, avendo la Corte territoriale preso in esame i fatti connotati del carattere della decisività, risolvendosi per il resto le censure in un diverso e alternativo apprezzamento dei fatti e delle prove;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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