Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7002 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 12/03/2021), n.7002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15767/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

BG Studio Infortunistica Stradale S.a.s. di B.G.,

B.G., G.A., elettivamente domiciliati in Roma,

Piazzale Clodio n. 32, presso lo Studio dell’Avv. Cesare Placanica,

che con l’Avv. Alberto Alfredo Ferrario li rappresentano e

difendono, anche disgiuntamente, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di

Bolzano n. 11/2/2014, depositata il 24 gennaio 2014.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 dicembre

2020 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

 

Fatto

RILEVATO

1. che la Commissione di Secondo Grado di Bolzano confermava la decisione che aveva accolto tre riuniti ricorsi, il primo promosso da BG Studio Infortunistica Stradale S.a.s. contro un avviso che recuperava IVA 2005 ritenuta indetraibile, gli altri due promossi dai soci B.G. e G.A. contro distinti avvisi che recuperavano per trasparenza IRPEF 2005;

2. che a riguardo la Commissione riteneva inerenti costi che la S.a.s. aveva sostenuto per la ristrutturazione di un immobile di proprietà della socia G., come a suo giudizio sarebbe stato provato da scritture private non registrate, che però la Commissione statuiva essere state “comunque redatte prima della verifica fiscale”; scritture che, sotto il profilo dell’inerenza, contemplavano un accordo di destinazione dell’immobile a favore della Società;

3. che l’ufficio ricorreva per due motivi, ai quali i contribuenti resistevano con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, motivo che non manca di autosufficienza perchè consente alla Corte di comprendere i termini essenziali della vicenda processuale, l’ufficio rimproverava alla Commissione di aver violato il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5, oltre che gli artt. 2702 e 2704 c.c., per non aver indicato alcun fatto idoneo a stabilire con sicurezza la data delle scritture, come sarebbe stato invece necessario ex lege; il motivo è fondato, dovendosi dapprima ricordare la costante giurisprudenza per cui l’erario è terzo rispetto alle convenzioni stipulate dai contribuenti, convenzioni che quindi assumono data certa alle condizioni stabilite dall’art. 2704 c.c., comma 1, (Cass. sez. trib. n. 1172 del 2008); è vero che l’elenco delle condizioni di cui all’art. 2704 c.c., comma 1, non è tassativo, è però altrettanto vero che perchè una scrittura privata possa essere opposta a terzi è necessario che debbano essere specificate le circostanze che secondo il giudice permettono di determinare la certezza della data in modo equivalente ai fatti enunciati dall’art. 2704 c.c., comma 1 (Cass. sez. III n. 13943 del 2012); cosicchè la Commissione, non avendo precisato quali fatti rendessero certa la data delle scritture, ha violato la previsione contenuta nell’art. 2704 c.c., comma 1;

2. che il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rimane con ciò assorbito;

3. che la sentenza deve essere quindi cassata e rinviata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione di Secondo Grado di Bolzano, che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltre a regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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