Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7002 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 7002 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 13200-2014 proposto da:
ISOLA GIULIO SLIG1175A10H50113, elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Dei Salesiani 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
ISOLA, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a
margine del ricorso

– ricorrente contro
COMUNE ROMA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, V. Tempio Di Giove, avvocatura comunale,
rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIIUMO FRIGEN’I’l,
come da procura speciale a margine del controricorso

con troricorren te

avverso la sentenza n. 23866/2013 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 27/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2015 dal Consigliere lppohsto Parziale.

`4044-

Data pubblicazione: 11/04/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ISOLA Giulio impugna la sentenza n. 23866 emessa il 27.11.2013
dal Tribunale di Roma e non notificata, che ha rigettato il suo appello
avverso la sentenza del giudice di pace che, a sua volta, aveva rigettato
la sua opposizione (ricorso depositato 1’11.02.08) avverso la cartella

atto presupposto, riguardante una violazione all’art. 171 c.d.s., che la
Polizia Municipale del Comune di Roma gli aveva contestato il
30.08.03.
2. 11 ricorrente aveva eccepito: a) la «nullità del verbale e la totale nullità o

illegittimità della cartella, del cui importo chiedeva, in subordine, la drastica
riduzione».
3. Precisa il ricorrente che «nella contumacia del Comune di Roma, la causa n.

13976 RG. 2008 venne decisa con sentenza n. 14172109, con la quale, senza
esaminare il merito dell’opposizione, il GdP dichiarava il ricorso inammissibile, da
una parte, a ornando che l’immediata contestazione della violazione non consentiva
l’impugnazione della cartella di pagamento e, dall’altra, riconoscendo che
quell’affèrmazione di principio era però ri_firibile ai sok “vizi del verbale che
avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepiti nei termini stabiliti dall’art. 22
della legge 689181” (rigo 25 seg. della citata sentenza)».
4. L’appello proposto veniva rigettato, malgrado le eccezioni sollevate
dall’odierno ricorrente circa l’imprescrittibilità dell’azione di nullità ex
art. 1422 c.c. guanto al verbale e la tempestiva impugnazione della
cartella esattoriale n. 097.2007.03872842.71 per vizi propri e non per i
vizi del verbale. Aggiunge il ricorrente che il giudice dell’appello
fondava la sua decisione sulla base di atti e documenti prodotti dal
Comune costuitosi tardivamente in secondo grado. Rileva il ricorrente
che «il Tribunale ometteva la pronuncia su tutte le questioni sollevate

dall’appellante e respingeva l’appello siccome “l’odierno appellante si è limitato a
Ric. 2014 n. 13200 sez. M2 – ud. 05-11-2015

-2-

esattoriale n. 097.2007. 03872842.71 e avverso il verbale n. 919305/C.,

’7:proporre i motivi di impugnazione … de/primo grado di giudkio … che il giudice
di primo grado ha rigettato … la decisione del giudice di prime cure … deve essere
condivisa … atteso che., in virtù del combinato disposto degli arti. 22 e 23 L n.
689181, il ricorso proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del
provvedimento … è inammissibile. Nel caso di specie, l’infraione di cui al verbale

ricorso è stato invece proposto … in data 11 febbraio 2008, solo in seguito alla
notifica della cartella esailoriale emessa sulla scorta del verbale de quo” (pag. 2, rigo
13 segg. de/l’impugnata senten,za)».
5. 11 ricorrente formula tre articolati motivi. Resiste con controricorso
la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. 1 motivi del ricorso.
Il ricorrente articola come segue i motivi di ricorso
1.1

Col primo motivo si deduce: «nullità del verbale per la viola,zione

dell’ani. 193 segg. c.d.s. dell’ari 383,

COMMG

2, DPR i,. 495/ 92 e de/princlpio

della certeua della pena e la violnione degli artt. 112 e 132 CP.C. e dell’art.
1422 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 del cod. proc. civ». Rileva di
aver proposto in primo grado ed in appello tre motivi di nullità: a)

verbale del 30.08.03 riportava la violaRione commessa .. ma, a disoetto degli arti.
195 segg. c.d.s., non stabiliva la sanzione pecuniaria effettivamente comminata, né
indicava gli elementi soggettivi ed oggettivi presi in considera.;ione per ritenerlo in
colpa (Cass. 6111 / 00) e per applicare la sarqione di C 68,25 e non un’altra
(stessa pagina, riquadro 8)»; 13) «la violazione dell’ari 383, comma 2, del D.P.R
n. 495 / 92, il quale stabilisce a pena di nullità che il verbale debba/or//ire precise
indicazioni su quando, come e dove pagare … la contestnione deve consen tire
l’effettivo eserckio del diritto di obla.zione ed il verbale deve contenere tutti gli
elementi necessari per … potere decidere consapevolmente se aderire o meno alla
sanzione comminata, estinguendola col tempestivo pagamento di quella in misura
Ric. 2014 n. 13200 sez. M2 – ud. 05-11-2015

-3-

di accertamento in data 30 agosto 2003 … risulta immediatamente contestala … il

ridotta (Cass. 23506/07)»; c) la violazione del principio «della certe..;Ra della
pena siccome “il verbale ritorta la sola san:;:ione ridotta, ma non quella inflittain
concreto, che non è nemmeno deducibile indirettamente, atteso che la ridu.zione è
variabile (art. 195 c.d.s.) ed il verbale non indica i cn’teri adottati nel caso specifico
(epperò non consente di risalire alla pena inflitta, né di accertare se è stato rispettato

comparsa conclusionale che d’atto nullo è impugnabile in ogni tempo (art.

1422 c. c.) e da chiunque vi abbia interesse o d’Ufficio (art. 1421 c.c.) sicché,
contrariamente a quanto deciso dal giudice a quo, non è vero che c’è un termine per
impugnare e non può quindi essere vero che l’appellante è decaduto dal suo diritto».
Rileva che i giudici di merito, in violazione dell’art. 112 cod. proc. eiv.,
non avevano pronunciato sulla eccepita «mancano delle indica ioni

espressamente stabilite a pena di nullità (le “precise indicazioni su quando, come e
dove pagare”) ed alla mancanza degli elementi valutati per la concreta
determinauzione della sanfzione», così come non avevano valutato l’eccepita
nullità del verbale con conseguente imprescrittibilità dell’azione ed
errata pronuncia sulla decadenza.
1.2

Col secondo motivo si deduce: «totale nullità o illegittimità della

cartella e violcnione degli artt. 112 e 132 cpc, in rela:zione all’art. 360 comma 1,
nn. 3 e 5 del cod. proc. Ci V» . Rileva il ricorrente che «l’esattore è carente di
potere e non può stabilire pene o sarT’oni nuove, non previste dal verbale e non
comminate dall’autorità competente». Rileva di aver dedotto che «il verbale
riporta la sola indicazione della san.1i> one ridotta di 68,25, sicché non può essere
la cartella esattoriale a stabilire che la sanione ejjèttivamente comminata 5 anni
prima era invece di e 136,50 … in conclusione, anche ad ammettere che, non
essendo stato tempestivamente impugnato, quel verbale è ora intoccabile, non può
revocarsi in dubbio che la cartella esattoriale impugnata, non poteva
arbitrariamente raddoppiare l’originario importo di 68.25, che è l’unico indicato
nel verbale» Aggiunge che «l’appellato ha iscritto a ruolo gli importi di E
Ric. 2014 n. 13200 sez. M2 – ud. 05-11-2015

-4-

Part 16 della legge n. 689/81)». Rileva ancora di aver eccepito in sede di

136,30,

95,55 ed E 1,86, nessuno dei quali corrisponde alla sanv,ione

effettivamente comminata di E 68,25 e nessuno dei quali è desumibile dal verbale»
Il giudice di pace, cosi come quello d’appello, avrebbero dovuto

«esaminare i vizi propri della cartella esattoria/e, che era stata sicuramente
impugnata per tempo. L’omessa pronuncia rende illegittima la sua decisione».

Rileva infine il ricorrente di aver chiesto, seppure in subordine, di

“ridurre l’importo della cartella esattoriale alla misura effettivamente dovuta”,
senza alcuna pronuncia neanche su questo punto.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.1 — Le argomentazioni svolte al primo motivo sono tutte infondate.
Al riguardo, basta osservare sinteticamente quanto segue.
2.1.1. Le eventuali nullità del verbale vanno tutte dedotte con la
tempestiva impugnazione. In mancanza, i relativi vizi non sono più
deducibili. Non vi è in generale un regime di nullità assolute deducibili
in ogni tempo, né certamente esse sussistono per quanto in dettaglio
indicato dal ricorrente.
2.1.2 — In particolare.
2.1.3 – Non sussiste nullità del verbale per la mancata indicazione della

«san.zione pecuniaria effettivamente comminata, … degli elementi soggettivi ed
oggettivi presi in considernione per ritenerlo in colpa e per applicare la sarqione».
Si tratta di mere irregolarità che non incidono in generale sul diritto di
difesa, potendo il sanzionato agevolmente rilevare il procedimento di
calcolo della sanzione, previsto per legge e non essendo rilevanti in
generale gli aspetti relativi alla colpa nella fase considerata.
2.1.4 – Non sussiste nullità del verbale per l’assenza di “precise indicaioni

su quando, come e dove pagare”, perché tali circostanze non influiscono in
generale sull’effettivo eserci-zio del diritto di oblaione”. Va solo aggiunto che
si tratta di deduzioni generiche, come tali non concretamente

Ric. 2014 n. 13200 sez. M2 – ud. 05-11-2015

-5-

1.3

2.1.5 – Non sussiste nullità del verbale per “viola..zione de/principio della
certe.ua della pena”. Si tratta di illecito amministrativo e la sanzione viene

concretamente indicata mediante un meccanismo automatico, di cui
non si contesta nemmeno l’errore.
2.1.6. Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell’art. 112 cod.

che i vizi del verbale non potevano più essere dedotti in mancanza di
tempestiva impugnazione.
2.2 Anche il secondo motivo è infondato.
Si deduce un vizio della cartella esattoriale con riguardo all’importo
raddoppiato della sanzione originariamente richiesta, derivando invece
tale raddoppio dal mancato pagamento della sanzione originaria nei
termini. 11 tutto secondo la normativa vigente. Gli altri importi sono
contestati genericamente, ma risultano collegati al ritardato pagamento
ed al procedimento di riscossione.
3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di
giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) curo per compensi e 100,00
(cento) euro per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13
comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 5 novembre 2015

L’ESJ’ENS( RL

PRI S1 DI N’rE,

proc. civ., per aver il giudice semplicemente e correttamente affermato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA