Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7002 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 11/03/2020), n.7002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 253-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., che agisce in proprio ed anche in nome della

propria ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2258/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria IRPEF, IVA, IRAP, per le annualità dal 2008 al 2010, notificata nel 2016, relativa ad una pretesa erariale iniziale di Euro 218.379,80, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR, dichiarando in primo luogo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, limitatamente ai crediti di natura non tributaria, ha confermato la sentenza di primo grado per i crediti tributari, pari ad Euro 183.700,75, giacchè “l’unico immobile nella disponibilità del contribuente, privo delle caratteristiche di lusso, non di categoria A8, A9, destinato a sua residenza” non consentiva l’espropriazione e, dunque, la comunicazione di iscrizione ipotecaria costituente il presupposto dell’espropriazione, ritenendo non pertinente il richiamo operato dall’Ufficio al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1-bis. Inoltre, la CTR ha, altresì, rilevato che quest’ultima disposizione attenga alle ipotesi in cui il debito tributario abbia raggiunto i 20.000 Euro, ma non sia ancora pari a 120.000 Euro” cioè la soglia fissata per procedere all’espropriazione.

F.A. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77 e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR considerato che l’importo superiore a Euro 20.000,00 della comunicazione di iscrizione ipotecaria era circostanza, di per sè necessaria e sufficiente al fine di iscrivere ipoteca, anche al solo fine di tutela del credito, a prescindere dalla sussistenza o meno delle circostanze dell’espropriabilità del bene, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1 e 2.

Il motivo è fondato.

Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza, n. 19667/2014 – seppur affrontando il diverso tema dell’applicabilità o meno alla fattispecie prevista al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, del medesimo decreto cit., art. 50, comma 2 – sono pervenute ad escludere l’iscrizione ipotecaria, D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77, dall’ambito specifico dell’espropriazione. In particolare, ritenendo valide le medesime conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 14831 del 2008 rispetto al fermo amministrativo, hanno affermato – nella parte motiva p. – 9.1 – che, nonostante la collocazione al D.P.R. n. 602 del 1973, Titolo II, capo II, della disciplina dell’iscrizione di ipoteca potrebbe far propendere maggiormente ad una relazione strettamente funzionale della stessa con l’espropriazione forzata, “l’iscrizione ipotecaria, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”.

Ciò posto, questa Corte, a fronte, quindi, della dichiarata natura alternativa e svincolata dall’esecuzione forzata dell’iscrizione di ipoteca finalizzata ad assicurare la riscossione dei crediti tributari – per come meglio supra – ne ha affermato sia la giuridica autonomia della disciplina (v. tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 07/03/2016) sia la funzione di garanzia. (cfr. Cass. n. 13618/2018) Ebbene, proprio in merito a quest’ultima, la Corte ha avuto modo di specificare come le previsioni di vincoli sulla natura dei beni, quali cause di “inespropriabilità” – in particolare, (l‘indisponibilità ed impignorabilità di immobili, ex artt. 828-830 c.c. – non ostano all’iscrizione su di essi dell’ipoteca, D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77, atteso che detti vincoli assumono rilevanza in merito all’espropriazione forzata, e non anche rispetto all’ipoteca, quale atto solo preordinato all’esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela.

Va poi sottolineato che – in conformità alla ratio dell’istituto del diritto reale di garanzia – il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, ha introdotto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1-bis, a mente del quale “L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purchè l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila Euro.” E’, quindi, la stessa evoluzione della disciplina di riscossione a rendere pensabile ora la possibilità di iscrivere ipoteca quand’anche non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione, ovvero quand’anche ex lege inibite, e ciò “anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere” fatta salva, comunque, la soglia minima del quantum da recuperare.

Giova soggiungere, a sostegno di quanto affermato, come il quantum di recupero ex lege stabilito ai fini dell’iscrizione ipotecaria sia l’unica soglia rilevante per procedere all’iscrizione previo accertamento in concreto della situazione di fatto. Ed infatti, l’iscrizione ipotecaria de qua, per la sua finalità di tutela, incontra l’unico limite del quantum debeatur, così per come fissato dal legislatore, e non soggiace al quantum stabilito per procedere ad esecuzione forzata, attesa la natura, meramente, di tutela del credito” da riscuotere.

Orbene, nel caso di specie, la sentenza della CTR si pone in contrasto con i superiori principi e con lo stretto rigore letterale della disposizione in esame, nella parte in cui esclude la portata applicativa del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1 bis, all’ipotesi di immobile non avente i requisiti di espropriabilità ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1 – come emerge dalla sentenza impugnata – posto che, in tal caso, la garanzia ipotecaria può essere iscritta – essendo indubbio dalla lettera della norma e rispondente a finalità di garanzia e cautela anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, fermo restando l’unico limite della soglia ivi fissata stabilito dal legislatore.

Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza, conseguentemente, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente.

In ragione del consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso, sono integralmente compensate le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza, impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente.

In ragione del consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso sono integralmente compensate le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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