Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7002 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 26003/2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Prati

Fiscali n. 321, presso lo studio dell’avvocato Dario Masini, che lo

rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Salerno;

– intimati –

avverso l’ordinanza (denominata “decreto”) n. 398/2020 del Giudice di

Pace di Salerno depositata il 5 agosto 2020;

vista la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, cha ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice di Pace di Salerno ha dichiarato inammissibile, in ragione della sua tardività, l’opposizione proposta da M.M. (di nazionalità (OMISSIS)) contro il decreto dispositivo della sua espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto di Salerno il 17 aprile 2020;

che il ricorso proposto da M. per la cassazione di tale ordinanza è stato notificato tanto al Ministero dell’Interno che al Prefetto di Salerno presso l’Avvocatura dello Stato, benché questa non risulta abbia assunto le difese di tale Prefetto nella precedente fase di merito;

che le parti intimate non hanno svolto difese;

che dall’esame dell’ordinanza non risulta che nel processo di merito con tale atto definito il Prefetto di Salerno, costituito per resistere all’opposizione dell’odierno ricorrente, si sia avvalso del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;

che a partire da Cass. S.U., n. 118 del 2000 e da Cass. S.U., n. 15141 del 2001 la giurisprudenza di legittimità largamente prevalente, anche dopo l’abrogazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e la sua sostituzione con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, è nel senso che:

a) il Ministro dell’Interno non è legittimato a partecipare al giudizio per la cassazione di ordinanza del giudice di pace resa a definizione di processo avente per oggetto l’opposizione a decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto nei confronti di persona non avente la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al solo Ministero dell’Interno;

b) il Prefetto che ha emesso il decreto opposto è il solo legittimato a contraddire sul ricorso per la cassazione dell’ordinanza predetta e, salvo il caso di sua costituzione nel giudizio di merito avvalendosi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la notificazione del ricorso per cassazione deve essere a lui notificata presso il suo ufficio;

che tale orientamento è stato, da ultimo, ribadito da Cass. n. 22694 del 2021;

che, dissonanti rispetto a tale orientamento largamente maggioritario, sono Cass. n. 27692 del 2018 e Cass. n. 28582 del 2020 che, senza confutare gli argomenti alla base delle sopra citate sentenze rese a sezioni unite e degli altri provvedimenti (sentenze ovvero ordinanze) che tali argomenti fanno propri anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, affermano che la legittimazione in discorso appartiene al Ministero dell’Interno;

che la notificazione del ricorso al Prefetto di Salerno presso l’Avvocatura dello Stato e’, in conclusione, nulla e, come tale, rinnovabile (art. 291 c.p.c.) presso la sede dell’ufficio dell’intimato Prefetto. (in questo senso, conformandosi al principio enunciato da Cass. S.U., n. 118 del 2000, cfr.: Cass. n. 28852 del 2005; Cass. n. 12665 del 2019).

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo nuova notificazione del ricorso al Prefetto di Salerno presso la propria sede da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA