Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7001 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 25/03/2011), n.7001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., L.V.F., L.M.

C., L.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato JAUS RICHIELLO

MARIA LUISA, rappresentati e difesi dall’avvocato PANDOLFO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

L.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI 8, presso lo studio dell’avvocato LENTO

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPINELLI GIANFRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Pres. Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avv. Vincenzo Lento con delega dell’Avv. Spinelli Gianfranco

difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA Aurelio

il quale lette le conclusioni del Pres. Triola Roberto Michele nulla

oppone.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che come correttamente eccepito nella memoria del ricorrente, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, non poteva trovare applicazione l’art. 380 bis cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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