Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7001 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. un., 24/03/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 24/03/2010), n.7001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

Comune di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere

Flaminio n. 46, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez,

rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv. Iaria Domenico,

Paolo Macchia e Lucia Macchia;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/3/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Iaria;

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco

Pivetti, che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del

giudice amministrativo.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che avendo riportato condanna definitiva per furto ed altri reati, il vigile urbano C.G. è stato destituito dal servizio presso il Comune di (OMISSIS);

che pronunciando in sede di revisione, la Corte di appello di Bologna ha però successivamente assolto il C. con lettura del dispositivo all’udienza dell’8/6/1998 e deposito della sentenza il 18/1/1999; che in considerazione di quanto sopra, il C. ha chiesto di essere riammesso in servizio ed al rifiuto del Comune di (OMISSIS) si è rivolto al TAR della Toscana che, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione;

che il C. ha riproposto allora la domanda davanti al giudice del lavoro di Livorno;

che il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell’AGO, per la dichiarazione del quale ha poi presentato istanza ex art. 41 c.p.c.; che il C. non ha svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso per la riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute al giudice amministrativo;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva innanzitutto il Collegio che il regolamento è ammissibile perchè, per giurisprudenza costante, nei casi, come quello di specie, d’inapplicabilità della disciplina di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 59 la pronuncia di una sentenza sulla giurisdizione da parte del giudice originariamente adito non preclude la possibilità di presentare istanza ex art. 41 c.p.c. nel successivo processo instaurato davanti al giudice adito in conseguenza della sentenza del primo;

che tanto puntualizzato, devesi rilevare che in base alla disciplina transitoria di cui ai D.Lgs. n. 80 del 1998 e D.Lgs. n. 165 del 2001, le controversie in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono ripartite fra giudice amministrativo e giudice ordinario a seconda che i fatti posti a fondamento della domanda si riferiscano a periodi anteriori o posteriori al 30 giugno 1998;

che il C. ha chiesto di essere riammesso in servizio a seguito dell’esito favorevole del giudizio di revisione;

che il fatto posto a base della domanda va, dunque, identificato nella pronuncia della sentenza della Corte di appello, come del resto confermato anche dal (tuttora vigente) D.P.R. n. 3 del 1957, art. 88 secondo il quale l’impiegato destituito per condanna penale e successivamente assolto nel giudizio di revisione, ha diritto alla riammissione in servizio dalla data della sentenza di assoluzione;

che quest’ultima dev’essere a sua volta fissata nel momento della lettura del dispositivo in udienza; che in ragione di quanto sopra nonchè del fatto che, come si è visto, la lettura del dispositivo della sentenza di assoluzione risale ad epoca anteriore al 30 giugno 1998, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia promossa dal C. per ottenere la riammissione in servizio; che le parti vanno di conseguenza rimesse davanti al TAR competente per territorio;

che in considerazione del fatto che il C. si era per l’appunto rivolto al giudice amministrativo e non ha svolto attività difensiva per contestare la fondatezza della tesi svolta dal Comune di (OMISSIS) nel regolamento di giurisdizione, stimasi congruo compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio e di quello davanti al giudice del lavoro di Livorno.

PQM

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa le spese dell’intero giudizio fra di esse.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

 

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