Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7001 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.17/03/2017),  n. 7001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23837/2015 proposto da:

P.L., P.D., PO.LA., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato ANDREA CARLO POMA;

– ricorrenti –

contro

Z.F., Z.G., Z.L., Z.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 963/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– P.L. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che rigettò la domanda con la quale la ricorrente aveva chiesto la condanna di V.F. (parte convenuta) alla restituzione della somma ricevuta dalla defunta Za.Ed., di cui essa attrice era erede;

– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

– l’unico motivo (proposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, sia perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata (con riferimento al carattere di “controprestazione” della dazione di denaro rispetto ai servigi ricevuti dalla de cuius), sia perchè pone in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno accertato, sulla base delle prove acquisite, che la V. ha compiuto prestazioni di assistenza nei confronti della defunta, alle quali era collegata la dazione della somma), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, non risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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