Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7001 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 7001 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 11776-2014 proposto da:
DEHLIPPI CLAUDIO, DEL CLD 68123 E463j, domiciliato ex lege
in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente contro
PARNIA GESTIONE ENTRATE SPA, C.F. 02388260347, in
persona dcl Presidente del Consiglio di amministrazione e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aquileia 12,
presso Io studio dell’avvocato ANDREA MORSI-11,0, rappresentata e
difesa dall’avvocato DOMENICO DE MICHELE, come da procura
speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1270/2013 del TRIBUNALE di PARMA,
depositata il 08/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

‘sug

Data pubblicazione: 11/04/2016

05/11/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.
SVOLGIMENTO DEI, PROCESSO
1. L’avv. Claudio Defilippi impugna la sentenza del Tribunale di Parma
n. 1270/2013, depositata il 8 ottobre 2013 nella causa civile R.G. n.
2662/2011, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del

dell’8. /4/10 avverso l’ingiunzione di pagamento prot. 2010/6539/atto
6523 del 1/2/2010 emessa da Parma Gestione Entrate S.p.A. per il
pagamento della somma complessiva di curo 1.211,00 di cui curo
1.033,00 a titolo di sanzione amministrativa comminata con verbali di
contestazione per violazione al C.d.S.
2. Fa presente il ricorrente di aver dedotto l’illegittimità della
riscossione mediante ingiunzione di pagamento per violazione c/o
falsa applicazione degli artt. 194 e 206 C.d.S. e dell’art. 27 della legge
689/81.
3. 11 giudice di pace respingeva l’opposizione, con sentenza n. 2766/10,
così motivando: «l’affidamento a società esterne della riscossione di sarqioni
amministrative pecuniarie derivanti da iOnioni al cd.S è oggi riconosciuta dalla
legge

N.

266 del 23/12/2005 (cd. FinarTan’ti 2006). La norma di

interpretnione autentica, quindi con effe. tto retroattivo, contenuta nell’a/7: 1,
comma 477, chiarisce la portata delle disposr’.zioni contenute nell’ari. 4 comma 2
decies del DL n. 209/2002 conv. con modifiche dalla legge n. 265/2002
precisando che i concessionari possono procedere ad accertamento liquidafzione e
riscossione, volontaria o coattiva di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le

z

san ioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le
modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e
patrimoniali dell’ente. In tal senso anche il decreto cd. mille proroghe 2007. D’altro
canto, la stessa giuriTiruden.za si era espressa in tal senso (v. Consiglio di Stato s.
n 5271 del 3/10/ 2005)».
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giudice di pace che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso

4. Il Tribunale di Parma rigettava l’appello dell’odierno ricorrente,
proposto con atto del 21.04.2011, così motivando «l’appello è infrndato

Tutte le argomentazioni svolte nell’atto di appello relative all’illegittimità della
riscossione mediante ingiunzione di pagamento sono superate dal chiaro disposto
dell’ari’. 1 comma 477 della 1. 266/2005 che precisa come i concessionari possano

enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative, con le modalità ordinariamente
previste per la riscossione e gestione di entrate patrimoniali dell’ente. Tutti i
rifèrimenti normativi e gimispdidenziali citati dall’appellante attengono a fittispecie
precedenti all’entrata in vigore della norma indicata. La recente giunirprudenza (v.
Cass. 8460/2010) ha d’altro canto chiarito che dalla previsione di utilizzabilità
della procedura di ingiunzione ai sensi del R. D. 14 aprile 1910, n. 639, contenuta
nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 cominci 6, non va esclusa la
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione
di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 289.
L’appello deve pertanto essere respinto con attribuzione delle spese, che si liquidano
come da dispositivo, secondo soccombenza».
5. L’avv. Claudio Defilippi propone ricorso per cassazione affidandolo
a due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Parte
ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per guanto di seguito si chiarisce
con riguardo a ciascun motivo.
1. Col primo motivo si deduce: «Violazione dell’art. 360 n. 3 cp.c. per

difetto di motivazione nonché per violazione e/ o falsa applicazione dell’ad. 27
della L. 689/1981, in combinato con la disciplina prevista dall’art. 194 e 206
del c.d.s. e dell’ad. 52 comma 1 del dlgs. 446/97», rilevandosi che
«l’impugnata pronuncia è sorretta da una motivazione carente, incongrua e
comunque insufficiente nonché contraddittoria». Il giudice dell’appello non ha
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procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate degli

motivato in ordine all’eccepito illegittimo esercizio, da parte del
Comune di Parma, della “potestà regolamentare delle Province e dei
Comuni”, nel conferire alla società “Parma Gestione Entrate Spa”anche
la riscossione delle sanzioni amministrative, così consentendo l’utilizzo
della procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, consentita solo per

C.d.S., che «sanciscono una chiara riserva di compel». Aggiunge il
ricorrente che tali norme prevedono che da riscossione delle somme dovute

a titolo di sanione amministrativa debba essere regolata dall’ad 27 dellaL 689
del 1981. Tale previsione stabilisce che, decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinan.w di ingiunione procede alla
riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esaione della
imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’Intendente di finan.za». Rileva che è
errato il richiamo all’art. 52 co. 6 D.lgs 446/1997, che consentirebbe
agli enti locali di «individuare il metodo di riscossione delle saqioni

amministrative mediante regolamento (comunale o provinciale)», perché così si
determinerebbe «una deroga al principio costitu.zionale di riserva assoluta di

legge in tema di presta,7ioni imposte, in quanto il sistema di riscossione della
samzione principale istituisce la sanione aggiuntiva e ne reca le modalità di
determina.zione del quantum». Aggiunge che «i/ rapporto fra l’ad 52. D.lgs
44611997 e l’art. 27 L 689/1981 non può essere risolto facendo fife rimento al
principio della lex generalis posterior, ma al principio di specialità». Richiama il
principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (2002
n. 14472 e 2005 n. 4804), che hanno stabilito che junica modalità di

riscossione delle sanzioni da violaioni al Codice della Strada è quella prescritta
dall’ad 27 della L n. 689/1981, richiamato dall’ad 206 del Cd.S», così
ribadendo «l’inderogabilità del procedimento di riscossione per ruolo esattorialeiii

ambito di sanzioni amministrative».
1.2 — Il motivo è infondato.
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la riscossione dei tributi. E ciò in contrasto con gli artt. 194 e 206

1.2.1 – Il ricorrente ripropone la propria opzione interpretativa, relativa
al sistema di riscossione delle somme dovute agli Enti locali per
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada,
nell’ambito di un precedente ricorso del 2013 (n. 10313), già deciso
con ordinanza n. 8807 del 2015 da questa sezione, diverso Collegio.

dedotto non appare idoneo a modificare l’orientamento oggi prevalente nella
giurispruderqa di legittimità. IrOtti, la

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