Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7001 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 03/03/2022), n.7001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 48-2021 proposto da:

COMUNE di CAPACCIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE

BUCCIARELLI;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio

dell’avvocato ALDO FONTANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO RACINARO;

contro

BANCA DELLA CAMPANIA – FILIALE DI SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 381/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

il Comune di Capaccio ricorreva, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 381 del 2020 della Corte di appello di Salerno esponendo che:

il comune procedeva a pignoramento nei confronti dell’Istituto – Autonomo Case Popolari della Provincia di Salerno, presso il terzo Banca della Campania, filiale di Salerno;

– all’udienza per la dichiarazione di quantità l’esecutato si opponeva deducendo la prescrizione del credito, e l’indisponibilità delle somme staggite perché integranti canoni locatizi e corrispettivi per l’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero comunque vincolate per la realizzazione d’interventi di edilizia convenzionata;

– il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura coattiva e il giudizio di pieno merito era riassunto dallo IACP;

– il Tribunale accoglieva l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, non poteva ritenersi sussistente l’effetto interruttivo permanente invocato con riguardo ad altro giudizio di opposizione esecutiva concernente il medesimo credito, posto che lo stesso era stato definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, da valutare equipollente a una rinuncia alla domanda, tesa all’affermazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sottesa alla costituzione del creditore in quel giudizio;

resisteva con controricorso lo IACP.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945, c.c., dell’art. 307 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato equiparando la pronuncia di cessazione della materia del contendere alla rinuncia agli atti del giudizio ovvero alla relativa pretesa, ai fini della valutazione dell’effetto interruttivo permanente o istantaneo della prescrizione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile per tardività;

infatti, trattandosi di giudizio di opposizione all’esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini;

pur applicandosi, viceversa, la sospensione dei termini stabilita, in ragione dell’occorsa pandemia internazionale, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, quali convertiti (dal 9 marzo all’11 maggio 2020), il ricorso ha oltrepassato il termine di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall’art. 327 c.p.c., in tal caso decorrente quindi dal 12 maggio 2020, e spirato il 12 novembre 2020;

in memoria parte ricorrente argomenta in senso contrario che l’opposizione alla c.d. ingiunzione fiscale non costituisce una opposizione esecutiva in senso proprio;

aggiunge, la stessa parte, che, in ogni caso, la controversia ha avuto diversamente per oggetto la sussistenza del proprio diritto di credito, ovvero la sua mancata prescrizione;

osserva in senso contrario il Collegio che, seppure la ricostruzione della fattispecie procedimentale dell’opposizione in parola si discosti da quella dell’opposizione all’esecuzione, con le conseguenti ricadute in tema di onere della prova (Cass., 08/04/2021, n. 9381) ovvero di sospensione feriale dei termini (Cass., Sez. U., 29/10/1968, n. 3608), tale constatazione non è idonea a spostare le conclusioni da trarre in questa sede;

infatti, per il principio dell’apparenza, il regime d’impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio, quand’anche si contesti quest’ultima (Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4, e, in fattispecie sovrapponibile, Cass., 08/11/2021, n. 32514);

nel caso, la qualificazione della Corte di appello è stata in tal senso univoca: pag. 2, primo periodo della parte motiva, e pag. 9, primo capoverso; spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 4.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato Gaetano Racinaro.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

 

 

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