Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7000 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.17/03/2017), n. 7000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21871/2015 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO
36, presso lo studio dell’avvocato CARLO CARRIERI, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
FRANCO COLLI;
– ricorrente –
contro
P.S.C., PI.RE.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 739/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 16/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– B.F. propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che respinse per quanto in questa sede ancora rileva – la domanda con la quale egli aveva chiesto la condanna di Pi.Re. e P.S. (parte convenuta) alla rimozione delle opere da essi eseguite, in quanto – a suo dire – determinavano un aggravamento della servitù di passaggio gravante sulla stradella di proprietà attorea (ciò con riferimento al posizionamento di una pensilina e di un condizionatore) ovvero erano state edificate su terreno dell’attore (ciò con riferimento alla costruzione di un marciapiede);
– la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
Atteso che:
– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, in quanto pone in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base della esperita C.T.U. (i giudici hanno accertato che la pensilina e il condizionatore non invadono la proprietà dell’attore ma di altro vicino e che il marciapiede è stato costruito su terreno di proprietà dei convenuti), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, non risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);
– il ricorso va, pertanto, rigettato;
– nulla va disposto sulle spese, non avendo gli intimati volto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017